Il dato anagrafico non può prevalere sul numero reale dei frequentanti (TAR Puglia n. 1130 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli studenti costituisce adempimento di carattere accertativo-documentale, funzionale agli aspetti organizzativi e statistici dell’amministrazione scolastica e alla determinazione dell’entità del contributo. Il ritardo o l’omissione di tale adempimento non può tuttavia vanificare il dato reale degli alunni effettivamente frequentanti, verificabile su base documentale. L’amministrazione che, in sede istruttoria, si limiti al dato formale registrato nell’Anagrafe e ignori la situazione sostanziale relativa al numero effettivo degli iscritti, pacificamente dimostrata, adotta una posizione formalista e illegittima. Il contributo in acconto alle scuole paritarie dell’infanzia che svolgono servizio con modalità non commerciale va pertanto riconosciuto ogni qualvolta il requisito della sezione con il minimo di otto bambini risulti integrato nella realtà dei fatti.

Il Fatto

L’associazione ricorrente gestisce una scuola dell’infanzia paritaria e ha impugnato la delibera con cui il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato il piano di riparto e di assegnazione in acconto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2024/2025. Con riferimento alla propria scuola, il piano non aveva assegnato alcun contributo. L’associazione ha impugnato anche le note con cui l’amministrazione ha rigettato il reclamo amministrativo, chiedendo il riconoscimento del diritto al contributo e del proprio status di scuola paritaria.

Il diniego trovava origine in un ritardo di due giorni nell’aggiornamento dell’Anagrafe. La ricorrente ha dedotto violazione del D.M. n. 83/2008 e dell’O.M. n. 20/2024, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare i provvedimenti impugnati erano stati sospesi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ragione del diniego, individuata nel ritardo di due giorni nell’aggiornamento dell’Anagrafe. Il ritardo era però riconducibile a un documentato problema tecnico e alla circostanza che le date interessate coincidevano con il sabato e la domenica.

Il Tribunale qualifica l’aggiornamento dell’Anagrafe come attività di carattere accertativo-documentale, cui ciascun istituto è tenuto a beneficio degli aspetti organizzativi e statistici dell’USR, al quale resta poi demandata la determinazione dell’entità del contributo. Da tale qualificazione discende il limite: l’adempimento formale non può vanificare il dato reale degli alunni effettivamente frequentanti, verificabile su base documentale.

Nel caso concreto un alunno aveva cessato di frequentare ai primi di ottobre 2024, con cancellazione automatica dall’Anagrafe, mentre un altro bambino si era iscritto il 28 settembre 2024 e aveva iniziato a frequentare dal 3 ottobre 2024. A causa di un guasto sui dispositivi informatici della scuola, il neo iscritto era stato inserito nell’Anagrafe telematica solo il 7 ottobre 2024. Il Collegio rileva che, al di là del dato formale, il numero dei frequentanti è sempre rimasto aderente al limite minimo di otto, senza alcuna interruzione, ed è poi cresciuto sino a dieci nel mese di ottobre.

Su queste basi il Tribunale ravvisa la posizione formalista dell’amministrazione in sede istruttoria, per aver del tutto ignorato la situazione sostanziale relativa al numero effettivo degli iscritti, pacificamente dimostrata dalla ricorrente. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati e riconoscimento del contributo nella misura dovuta. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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