Annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre il termine: illegittimità (TAR Campania n. 1761 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio del permesso di costruire ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è soggetto al termine di diciotto mesi dal rilascio del titolo, decorrente dalla scoperta dei fatti posti a fondamento del ritiro solo se tale scoperta sia imputabile al comportamento del richiedente. Il superamento del termine è ammesso, a norma del comma 2-bis, in presenza di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false, ma non quando la difformità tra fattispecie rappresentata e realtà sia conseguenza di una carenza istruttoria della P.A., che aveva la possibilità di conoscere gli elementi rilevanti sin dall’origine. In tal caso l’autotutela tardiva è illegittima per violazione del termine.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato nel Comune di Fisciano, ha depositato istanza di permesso di costruire per un intervento di demoricostruzione ai sensi dell’art. 6-bis della legge regionale Campania n. 19/2009. All’esito dell’istruttoria, integrata su richiesta della P.A., il Comune ha rilasciato il p.d.c. n. 50 del 19.10.2023.
Decorsi dodici mesi senza alcun intervento in autotutela, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del titolo e, con provvedimento del 27.12.2024, ha disposto l’annullamento d’ufficio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies e il difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha disposto verificazione all’ufficio tecnico comunale di Salerno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità. La nota con cui la P.A. ha respinto le osservazioni del ricorrente non ha natura provvedimentale e non è idonea a produrre effetti lesivi. Solo con il provvedimento del 27.12.2024 il Comune ha annullato il titolo e definito il procedimento. Trova applicazione la regola secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, salvo le eccezionali fattispecie di atti vincolati che conformano la determinazione conclusiva o di atti interlocutori che comportano un arresto procedimentale, non ricorrenti nel caso di specie (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024).
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 subordina l’annullamento d’ufficio a tre presupposti: ragioni di interesse pubblico, termine non superiore a diciotto mesi dall’adozione del provvedimento, bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il termine può essere superato, ai sensi del comma 2-bis, nei casi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato.
Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2329 del 18 marzo 2021, il Tribunale distingue le due ipotesi contemplate dal comma 2-bis: la falsa rappresentazione dei fatti può rilevare ai fini del superamento del termine anche in assenza di accertamento giudiziario, purché la falsità sia accertata inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi; le dichiarazioni sostitutive false richiedono l’accertamento penale definitivo. Il differimento del dies a quo è ammesso solo quando l’impossibilità di conoscere i fatti sia imputabile al comportamento dell’istante, non alla negligenza della P.A. (Adunanza Plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017).
Nel caso concreto l’Amministrazione non ha rappresentato dichiarazioni false accertate con sentenza passata in giudicato, né ha dimostrato una falsa rappresentazione dei fatti: le ragioni dell’annullamento sono emerse solo da una più attenta verifica degli atti, che la P.A. avrebbe potuto compiere sin dall’origine. La verificazione disposta d’ufficio ha confermato questa lettura, rilevando non false rappresentazioni, ma presunte discrasie negli atti depositati, riconducibili a una carenza istruttoria dell’Amministrazione. Il Collegio condivide gli esiti della verificazione, logicamente congruenti e fondati su corretti presupposti normativi.
Ne deriva l’illegittimità dell’annullamento per violazione dell’art. 21-nonies, essendo stato adottato oltre il termine ivi previsto. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente, con compensazione delle spese di lite e condanna del Comune alle spese di verificazione.
Nota della Redazione
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