Ricorso per ottemperanza inammissibile senza prova del giudicato in copia conforme (TAR Lombardia n. 312 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice ordinario è inammissibile qualora la prova del passaggio in giudicato sia depositata in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale e non venga regolarizzata nel termine assegnato dal giudice. Ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente deve fornire la prova del giudicato attraverso una copia conforme del provvedimento o del certificato; l’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e l’art. 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 attribuiscono al difensore il potere di attestare la conformità, con la conseguenza che la copia munita di asseverazione equivale all’originale. Il termine “eventuale” contenuto nell’art. 114, comma 2, c.p.a. si riferisce all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non passati in giudicato, non certo alla prova del giudicato esterno.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Deposita il ricorso per l’ottemperanza insieme alla certificazione del passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire. L’Amministrazione resistente si costituisce con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali.
Con ordinanza n. 2622 del 10 luglio 2025 il Tribunale invita il ricorrente a regolarizzare, entro quindici giorni, la copia del certificato di passaggio in giudicato, perché priva dell’attestazione di conformità all’originale, segnalando che la mancata regolarizzazione avrebbe potuto comportare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente non provvede né nel termine né successivamente. La causa giunge così in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 114, comma 2, c.p.a. impone che, insieme al ricorso per ottemperanza, sia depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. La disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., che riconosce al difensore il potere di attestare la conformità della copia informatica di atti e provvedimenti mediante asseverazione, assumendo in tale attività la veste di pubblico ufficiale.
Il riferimento è completato dall’art. 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e dall’art. 22, comma 2, del medesimo decreto: le copie informatiche di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali solo se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, secondo le Linee guida. La copia munita dell’attestazione equivale, dunque, all’originale o alla copia conforme.
Nel caso concreto, la certificazione del giudicato prodotta in giudizio non reca l’attestazione di conformità richiesta dal combinato disposto delle norme citate e non è stata regolarizzata a seguito della segnalazione operata d’ufficio. Il documento, pertanto, non può considerarsi prodotto in copia conforme, come prescritto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale precisa che la prova del giudicato esterno grava sul ricorrente. L’aggettivo “eventuale” usato dalla norma non alleggerisce l’onere, perché si riferisce all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. La giurisprudenza amministrativa citata conferma questa lettura. Difetta, di conseguenza, il presupposto di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La natura in rito della pronuncia e l’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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