Limite di 100 mq legittimo per esercizi alimentari nel Sito Unesco (Cons. Stato n. 112 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima e non irragionevole la previsione regolamentare comunale che, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare insediati nel Sito Unesco, imponga una superficie di vendita minima di 100 mq su unico livello, senza distinzione tra le diverse tipologie merceologiche. Il principio di proporzionalità e ragionevolezza impone di verificare la congruità del mezzo rispetto al fine, non di frazionare il parametro dimensionale per categorie di attività. L’uniformità del limite attua il principio di eguaglianza e risponde a motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto unionale: tutela dell’ambiente urbano e conservazione del patrimonio storico e artistico. Il sindacato amministrativo non può sostituire la scelta discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla misura del limite, ove questa risulti intermedia rispetto ai parametri normativi vigenti.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di vicinato alimentare, presentava una SCIA per il trasferimento della propria attività in un locale con superficie di vendita di 29 mq, situato nel centro storico e ricadente nel perimetro del Sito Unesco. Roma Capitale dichiarava l’inefficacia della segnalazione, richiamando il combinato disposto degli artt. 14 e 16 della D.A.C. n. 109 del 2023, che impone, per l’insediamento nel Sito, locali con superficie di vendita non inferiore a 100 mq.
La società impugnava il provvedimento e le norme regolamentari davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e carenza istruttoria. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso e annullava le disposizioni nella parte relativa alla prescrizione dei 100 mq, oltre all’atto di inefficacia. Roma Capitale proponeva appello principale; la società resisteva con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa, non contestata dall’appellante, della legittimità del potere comunale di conformare la disciplina del commercio in funzione di interessi pubblicistici. Il thema decidendum si concentra sul quomodo dell’esercizio: se il limite dimensionale unico, indistinto per tipologie merceologiche, superi il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il canone di ragionevolezza come criterio di congruità del mezzo rispetto al fine, richiamando la Corte cost. n. 1130 del 1988 e il giudizio di bilanciamento degli interessi. Applicato all’azione amministrativa, il principio vieta misure arbitrarie, ma non consente al giudice di sostituire la propria valutazione alla scelta discrezionale dell’Ente.
Nel merito, la Corte ritiene che le norme regolamentari siano coerenti con la ratio legis: elevare la qualità dell’offerta commerciale nelle aree di eccezionale rilievo storico, evitando la proliferazione di attività a basso costo di gestione. Il limite dei 100 mq costituisce misura intermedia rispetto ai 250 mq previsti per gli esercizi di vicinato dalla L.R. Lazio n. 22 del 2019, e garantisce la fruibilità degli spazi interni, il contenimento degli assembramenti e la vivibilità delle aree congestionate.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Collegio esclude il vizio: l’uniformità del parametro è stata scelta proprio per evitare discriminazioni tra operatori, in ossequio all’art. 3 Cost. e all’art. 97 Cost. L’adozione di distinzioni per tipologia avrebbe introdotto disparità di trattamento. La Corte richiama la direttiva 2006/123/CE e il Considerando n. 40, che ammettono restrizioni fondate su motivi imperativi di interesse generale, nonché la Cons. Stato n. 5157 del 2018 sulla salvaguardia del patrimonio storico-culturale.
Respinto l’appello incidentale, il Collegio conferma la legittimità dell’equiparazione tra nuova apertura e trasferimento di attività già titolata, e la necessità del limite su unico livello, poiché la distribuzione su più piani ridurrebbe la superficie utile e favorirebbe il congestionamento esterno. La sentenza di primo grado è riformata con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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