Onere della prova sull’epoca dell’abuso e natura reale dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 3516 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul privato l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto contestato quale abuso edilizio. L’amministrazione comunale, nel sanzionare l’abuso, deve svolgere un’istruttoria adeguata estesa anche all’epoca dell’edificazione, ma non è tenuta a fornire la prova certa della data di realizzazione, perché l’onere probatorio incombe sul proprietario o sul responsabile dell’abuso. I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio e demolitorio hanno carattere reale: la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario e si applicano anche a chi non ha commesso la violazione. L’ordinanza di demolizione è espressione di potere vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile al piano terra di un fabbricato nel territorio di un Comune siciliano, presentava nel giugno 2019 una CILA per una ristrutturazione interna. In un primo momento il Comune non rilevava alcunché. Successivamente, all’esito di un sopralluogo, l’amministrazione accertava la presenza di un piccolo sgabuzzino ritenuto abusivo, realizzato senza titolo e con presumibile violazione della normativa antisismica.

Il Comune ingiungeva quindi la demolizione del manufatto. Il proprietario impugnava l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria, l’errata applicazione della normativa regionale e del d.P.R. n. 380/2001, oltre alla non imputabilità dell’abuso e all’assenza del titolo richiesto all’epoca della realizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua quale questione presupposta quella relativa alla data di realizzazione del vano, da cui dipende la necessità del titolo edilizio. Richiamando un orientamento consolidato — TAR Sicilia – Catania, sez. II, n. 294 del 2024 e TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 87 del 2021 — il Tribunale afferma che l’amministrazione non deve provare con certezza l’epoca dell’edificazione, perché è il proprietario a dover dimostrare che l’immobile risale a epoca anteriore. Nel processo amministrativo opera la regola dell’art. 2697 c.c., richiamata anche da CGARS n. 610 del 2020.

Applicando tali principi, il ricorrente non assolve l’onere probatorio. La fotografia prodotta, con le persone decedute nel 1994 alle spalle del vano, dimostra solo l’anteriorità al 1994, mentre il termine rilevante ai fini del regime edilizio è il 1939. L’aerofotogrammetria, prodotta tardivamente, risulta sfocata e inidonea. Pacifica l’inesistenza di un titolo autorizzatorio, il manufatto è dunque abusivo e il motivo sull’istruttoria è infondato.

Quanto alla non imputabilità, il Collegio ribadisce il carattere reale dei provvedimenti demolitori: essi prescindono dalla responsabilità del proprietario e si applicano a chi si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare il ripristino dell’ordine giuridico violato. L’abuso edilizio è illecito permanente e l’ordinanza non richiede l’accertamento di dolo o colpa (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 166 del 2024).

Sull’omessa comunicazione di avvio, il TAR osserva che l’ordinanza di demolizione è espressione di potere vincolato e doveroso: la partecipazione del privato non potrebbe determinare esiti diversi, non essendovi spazio per momenti partecipativi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 22 del 2024). Le censure sulle norme sismiche restano assorbite, poiché per la legittimità dell’atto plurimotivato è sufficiente che resista una sola delle ragioni (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5816 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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