Revoca convenzione passaggio a livello privato e garanzie partecipative (TAR Puglia n. 1131 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della convenzione di uso del passaggio a livello privato non costituisce provvedimento vincolato dell’amministrazione ferroviaria. La violazione delle prescrizioni di settore in materia di attraversamento dei passaggi a livello, anche privati, non comporta ex se la revoca automatica della concessione, ma l’irrogazione di una sanzione amministrativa previa formale contestazione dell’infrazione e redazione di apposito verbale. Il gradualismo sanzionatorio impone l’attivazione degli istituti partecipativi, per consentire all’utente di contestare efficacemente gli addebiti. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento vizia la revoca quando impedisce all’utente di conoscere gli atti e le evidenze probatorie posti a fondamento del convincimento sanzionatorio. Il provvedimento che dispone la posa di barriere permanenti, legato da presupposizione logico-giuridica alla revoca, ne eredita i vizi di illegittimità derivata.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività vitivinicola su un compendio attraversato dalla linea ferroviaria Bari-Taranto, che lo divide in due porzioni collegate esclusivamente da un passaggio a livello privato carrabile, regolato da una convenzione stipulata nel 1976 con il dante causa della società. In forza di tale titolo la società apre e chiude le barriere del varco per accedere alle porzioni del fondo.

Con nota del 2020, la società ferroviaria ha disposto la revoca con effetto immediato della convenzione, assumendo che il passaggio fosse stato ritrovato più volte aperto senza la preventiva comunicazione richiesta dalla procedura dettata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Con successiva nota del 2022 l’ente ha preannunciato la posa di barriere permanenti in acciaio per eliminare definitivamente l’attraversamento a raso. La società ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, articolando censure di violazione delle garanzie partecipative, erronea applicazione della disciplina del d.P.R. n. 753/1980 e della convenzione, eccesso di potere e illegittimità derivata dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione attiva, la stessa amministrazione resistente riconosce l’esistenza di una convenzione a favore della ricorrente, avendone disposto la revoca: l’adozione di un provvedimento di revoca presuppone necessariamente l’esistenza di un titolo da revocare. La società ferroviaria ha inoltre sempre interlocuito con la ricorrente qualificandola come utente privato del passaggio, invitandola ad adeguarsi alla procedura dettata dall’ANSF. Ne discende la sussistenza della titolarità all’uso del varco.

Priva di fondamento è anche l’eccezione di carenza di interesse. La chiusura del passaggio smembra parzialmente il compendio e costringe i visitatori ad accedere da due distinti varchi, con un pregiudizio concreto e attuale alla sfera giuridica della ricorrente.

Nel merito, la resistente ha sostenuto di non dover assicurare le garanzie partecipative in ragione della natura vincolata del provvedimento. Il Collegio osserva che non risulta fornita prova adeguata della ripetuta violazione delle norme di condotta: l’assunto secondo cui il passaggio veniva ritrovato più volte aperto senza preventiva comunicazione non ha trovato alcun riscontro. Deve pertanto dubitarsi che la revoca fosse provvedimento vincolato.

La norma applicabile, l’art. 66 del d.P.R. n. 753/1980, prevede che i trasgressori delle disposizioni sul transito incorrano in una sanzione amministrativa. L’art. 5 della convenzione contempla la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria o di provvedere alla revoca per particolari motivi di sicurezza pubblica, secondo un gradualismo sanzionatorio che avrebbe richiesto l’attivazione degli istituti partecipativi. L’omissione ha impedito alla ricorrente di conoscere gli atti e le evidenze probatorie posti a base del convincimento sanzionatorio.

Il Collegio afferma quindi che la violazione delle prescrizioni di settore non comporta ex se la revoca automatica della concessione, bensì l’irrogazione della sanzione amministrativa previa formale contestazione e redazione di verbale. Il ricorso principale è pertanto fondato. Sono accolti anche i motivi aggiunti: la nota che preannuncia la posa delle barriere risente dei vizi degli atti impugnati, essendo legata a questi da presupposizione logico-giuridica. Gli atti sono annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *