Ottemperanza al decreto ex legge Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1131 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’actio iudicati e la nomina del Commissario ad acta. Il Commissario, in caso di mancata rifusione delle spese di lite nel termine assegnato per l’esecuzione, provvede direttamente al loro pagamento, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di erede del creditore originario, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. La ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi dalla presentazione, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo preliminare della procedibilità dell’azione. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato che la ricorrente ha inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e che dalla presentazione sono decorsi sei mesi, il TAR rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, tenuto conto della semplicità e serialità della materia (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247).

Il profilo più innovativo riguarda il pagamento delle spese in caso di ulteriore inerzia. Il Tribunale prevede che, mancata la rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario nominato. Il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, ma opera il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama inoltre gli artt. 95 e 510 c.p.c., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e ne consentono il soddisfacimento con la distribuzione del ricavato. In via definitiva, il ricorso è accolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 552,00 oltre accessori di legge, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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