Difetto di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche dopo la Corte cost. n. 39/2026 (TAR Lazio n. 12889 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione operata dall’ISTAT con l’inserimento di un soggetto nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 radica la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, non potendosi configurare in capo al giudice amministrativo alcuna cognizione sulla predetta inclusione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, determina l’applicazione del criterio di riparto della giurisdizione secondo la disciplina risultante dalla pronuncia, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione. La causa può essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Il Fatto
La società ricorrente, società concessionaria autostradale, ha impugnato l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in cui l’ISTAT ha incluso la società tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2024. Con motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione anche al documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)”, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati. Si sono costituiti in giudizio l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 del 27.03.2026, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020. Tale disposizione aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla ricognizione operata dall’ISTAT degli enti facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche.
La pronuncia della Corte costituzionale ha definitivamente risolto la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sul predetto elenco e, quindi, sulla inclusione o esclusione dei singoli soggetti dall’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo adito, dovendosi la domanda radicare dinanzi al giudice contabile. Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salva la possibilità per la società di riproporre la domanda dinanzi alla Corte dei conti entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con conservazione degli effetti della domanda proposta.
In ragione della complessità della questione giuridica, determinata dal sopraggiunto mutamento giurisprudenziale, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
Nota della Redazione
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