Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 1132 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente, il TAR accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 e condanna l’Amministrazione all’esecuzione. Il giudice amministrativo, ove perduri l’inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura competente, con facoltà di delega, assegnandogli un termine per l’esecuzione e autorizzandolo a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Alla natura seriale e ripetitiva del contenzioso consegue la riduzione dei compensi liquidati in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, previa emissione della carta e accredito, oltre interessi legali o rivalutazione.

La sentenza, notificata al Ministero in data 26 febbraio 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria dell’8 ottobre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento, salvo il pagamento delle spese legali ai difensori. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta la notifica del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale in data 26 febbraio 2025, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro attestato dal Tribunale di Tempio Pausania e la rituale notifica del ricorso in data 20 ottobre 2025.

Su tali premesse il Tribunale accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro tale termine e inibisce al creditore, prima della scadenza, l’esecuzione forzata e la notifica del precetto.

La domanda di ottemperanza è pertanto accolta e il Ministero è condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto statuito dal giudice del lavoro.

Per il caso di persistente inottemperanza il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere quanto necessario all’esecuzione entro novanta giorni, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

Le spese seguono la soccombenza, ma sono ridotte a complessivi euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il Collegio valorizza la natura seriale del contenzioso e l’attività difensiva caratterizzata da elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, essendo state discusse sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *