Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compenso al verificatore (TAR Lazio n. 7570 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la liquidazione del compenso al verificatore, cui la parte rimasta soccombente nell’esito dell’accertamento tecnico è tenuta a corrispondere.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la propria esclusione dallo scorrimento del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposta in esito al giudizio di non idoneità per “alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM): 28,0%”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio. Con ordinanza collegiale il Tribunale disponeva una verificazione, onerando la Commissione di II Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, che concludeva comunque per l’inidoneità dell’istante.
In data 12 dicembre 2025 la difesa del ricorrente depositava atto di sopravvenuto difetto di interesse, non essendosi rilevati elementi utili per contestare l’esito della verificazione, con richiesta di compensazione delle spese. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, depositata prima della decisione, e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando la costante giurisprudenza, ivi incluso Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612, il TAR ha ribadito che la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione: in tale fase può dichiarare di non avere interesse, e il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla valutazione della parte sull’interesse ad agire.
Quanto alle spese strettamente di giudizio, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della decisione in rito. Diversamente, ha ritenuto il ricorrente tenuto a versare il compenso al verificatore, liquidato in € 500,00, ritenuto congruo rispetto all’attività svolta e tenuto conto dell’esito della verificazione, risultato sfavorevole alla parte.
Nota della Redazione
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