Segnalazione Schengen e falsità in certificati escludono l’emersione dal lavoro irregolare (TAR Puglia n. 1132 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), del D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020, non sono ammessi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare i cittadini stranieri segnalati, anche in base ad accordi internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La segnalazione Schengen ricevuta dal Paese inseritore costituisce causa ostativa vincolata: l’Amministrazione deve solo verificare l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua validità ed efficacia al momento del provvedimento. Non grava sull’Amministrazione alcun onere di valutare la pericolosità concreta dello straniero né di sindacare i presupposti dell’annotazione estera. La preclusione opera anche quando la segnalazione non si fondi sul solo soggiorno illegale ma su ulteriori addebiti, come la falsità in certificati. Il diniego è immune da vizi di motivazione.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario impugna davanti al TAR Puglia il decreto con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020. Il diniego si fonda su una segnalazione S.I.S. II emessa dalla Svizzera per soggiorno illegale e falsità in certificati.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. Si costituisce l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto. In fase cautelare il Tribunale dispone istruttoria sulla segnalazione estera e respinge l’istanza di sospensione, ravvisando la causa ostativa. All’udienza pubblica la causa è trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente quanto rilevato in sede cautelare e aggiunge ulteriori argomenti. Il punto di partenza è testuale: l’art. 103, comma 10, lett. b), esclude dalle procedure di emersione gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La norma ricomprende la segnalazione proveniente dal Sistema Informativo Schengen, quale causa che preclude ingresso e soggiorno.

Secondo il Tribunale, la formulazione della disposizione non lascia margini discrezionali in ordine alle ragioni della segnalazione. Il confronto sistematico con la successiva lett. d) — che demanda all’Amministrazione la valutazione di pericolosità sociale — dimostra che, in presenza di segnalazione, la non ammissione è vincolata. L’Amministrazione deve solo accertare l’esistenza della segnalazione, la riferibilità al destinatario e la sua attuale validità.

Il Collegio richiama il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6901 del 2021 e il parere della Sez. I n. 525/2023, oltre a plurime decisioni di merito, per affermare che la segnalazione di inammissibilità all’ingresso nell’area Schengen preclude ogni possibilità di regolarizzazione. È sufficiente che l’Amministrazione richiami l’atto adottato in altro Stato dell’area Schengen, senza argomentare sulla pericolosità concreta. Viene ripreso anche il precedente del TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 138 del 2020, secondo cui non grava sull’Amministrazione un onere motivazionale eccedente le informazioni disponibili, anche in ragione dei limitati oneri informativi gravanti sui Paesi firmatari.

Il Tribunale si confronta anche con l’orientamento più sfumato, che richiede l’acquisizione di informazioni sulla condotta concreta collegata alla segnalazione. Anche su questo terreno il ricorso non regge: la segnalazione elvetica riguarda non solo l’ingresso illegale ma anche la falsità in certificati con correlata condanna penale, circostanze rimaste incontestate nel giudizio. Si configura così un’obiettiva causa ostativa, indipendentemente dal dibattito sull’automatismo della mera segnalazione per soggiorno illegale.

Quanto alla carenza di motivazione, la censura è infondata: la natura vincolata dell’attività amministrativa e l’effetto ostativo della segnalazione escludono l’onere argomentativo invocato. Il ricorso è respinto, con conferma del decreto di reiezione del patrocinio a spese dello Stato. Le spese sono compensate per ragioni equitative e in considerazione delle condizioni personali ed economiche del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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