No commistione tra offerta tecnica e offerta tempo se il cronoprogramma non (TAR Veneto n. 1100 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non può essere inteso in termini assoluti e meramente formali, ma va verificato in concreto, avendo riguardo al contenuto dell’informazione disvelata, alla sua rilevanza valutativa e all’idoneità a ledere la par condicio. L’inserimento nella relazione tecnica di un cronoprogramma recante una durata coincidente con quella poi formalizzata nell’offerta tempo non integra, di per sé, violazione del principio di separazione delle buste, quando tale indicazione assuma significato organizzativo-esecutivo e non riveli la convenienza economica o il ribasso. In assenza di una clausola chiara ed espressa che commini l’esclusione, la sanzione espulsiva contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il possesso di un elemento premiale, come la certificazione della parità di genere, in capo alla sola mandataria è riferibile all’offerta unitaria del raggruppamento, se la lex specialis non richiede il possesso in capo a ciascuna impresa.
Il Fatto
Due società, in proprio e quali componenti di un costituendo raggruppamento temporaneo, hanno impugnato l’aggiudicazione di un appalto di lavori di completamento della bonifica di un sito, finanziato con fondi PNRR e affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura prevedeva 80 punti per l’offerta tecnica, 15 per quella economica e 5 per l’offerta tempo, con una soglia di sbarramento tecnico pari a 60 punti.
Il raggruppamento aggiudicatario ha conseguito 60,005 punti tecnici, contro i 63,505 del raggruppamento ricorrente, recuperando il divario grazie ai punteggi dell’offerta tempo e dell’offerta economica, per un totale di 80,005 contro 74,935. Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 91 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023 e della legge di gara, per avere il raggruppamento aggiudicatario inserito nella relazione tecnica un cronoprogramma di 63 giorni, coincidente con il termine indicato nella separata offerta tempo. Il Collegio respinge la censura, chiarendo che il divieto di commistione è funzionalmente orientato a evitare che la commissione conosca anticipatamente elementi idonei a condizionare il giudizio tecnico.
La verifica va condotta in concreto, valutando se l’indicazione temporale assuma significato organizzativo-esecutivo ovvero attitudine rivelatoria di elementi di prezzo. Nel caso di specie il cronoprogramma era coerente con la descrizione delle modalità operative e della strategia di cantiere, premiate dai criteri A.1 e B.2, e non consentiva di conoscere il ribasso o il prezzo offerto.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le tempistiche di lavorazione non costituiscono di per sé anticipazione dell’offerta economica, anche alla luce dell’art. 67, par. 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE, e il cronoprogramma è elemento quantitativo temporale in senso fisico, non economico (Cons. Stato, Sez. V, n. 2683 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 3874 del 2017). La giurisprudenza più recente richiede un’applicazione ragionevole e proporzionata del divieto (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5789 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 1834 del 2026). In assenza di una clausola espressa, l’esclusione invocata contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il secondo motivo contestava il punteggio per la certificazione della parità di genere, posseduta dalla sola mandataria. Il Collegio rileva che il criterio attribuiva 1 punto, non 2, e che la certificazione costituiva elemento premiale e non requisito di partecipazione. Poiché il raggruppamento presenta un’offerta unitaria, il possesso in capo alla mandataria è riferibile all’offerta complessivamente considerata. L’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 non introduce una regola generale di possesso diffuso (Cons. Stato, Sez. V, n. 10566 del 2022; n. 5190 del 2022).
Quanto al terzo motivo, relativo al sub-criterio B.4, il Collegio osserva che la motivazione può esprimersi sinteticamente mediante il punteggio numerico, quando i criteri siano predeterminati e il percorso valutativo ricostruibile (Cons. Stato, Sez. V, n. 839 del 2025). La rete di undici impianti dell’aggiudicatario, contro gli otto dei ricorrenti, giustifica l’apprezzamento. La caratterizzazione ambientale ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 non coincide con l’omologa del rifiuto e non esclude ex ante l’utilizzabilità degli impianti.
Il rigetto dei motivi caducatori comporta il rigetto della domanda risarcitoria, difettando il presupposto dell’illegittimità dell’aggiudicazione e risultando la domanda formulata in termini generici. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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