Ottemperanza al giudicato sul riconoscimento del titolo abilitante estero (Cons. Stato n. 1132 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato e la condanna a provvedere. Il Ministero è tenuto al riesame dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero secondo i principi di diritto fissati nella sentenza ottemperanda, senza margini di elusione del decisum. Il termine assegnato per l’adempimento è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ove perduri l’inerzia, si procede alla nomina del commissario ad acta, con insediamento automatico allo spirare del termine. Resta ferma la condanna dell’Amministrazione al rimborso del contributo unificato e al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’Avviso n. 5636 del 2 aprile 2019, chiedendo il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per l’insegnamento nella scuola secondaria. Il primo giudice aveva respinto il ricorso con sentenza n. 9375/2019.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 6158/2020 aveva accolto l’appello, affermando che il riconoscimento del titolo estero non può essere negato sulla base della valutazione delle autorità rumene che escludono il riconoscimento delle qualifiche a chi non ha conseguito il titolo di studio in Romania. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che l’Amministrazione era rimasta inerte e non aveva riemesso alcun provvedimento conforme al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcuna attività posta in essere dal Ministero, che nulla ha comunicato alla parte istante. Il ricorso è pertanto fondato, in quanto l’obbligo di esecuzione della sentenza n. 6158/2020 secondo i principi di diritto in essa fissati è rimasto inadempiuto.
In accoglimento del ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è condannato a ottemperare, provvedendo al riesame dell’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero secondo i principi del giudicato. Il Collegio assegna il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Al fine di prevenire ulteriori indugi, viene nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega a un dipendente di qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Il commissario si insedia automaticamente allo spirare del termine, ove la struttura ordinaria non abbia comunicato l’avvenuta esecuzione; in tal caso la comunicazione degli esiti va inviata anche al ricorrente.
Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inerte. Il Collegio ordina inoltre il rimborso del contributo unificato versato per entrambi i giudizi e liquida le spese della fase di ottemperanza a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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