Abuso edilizio in totale difformità e ordine di demolizione: natura vincolata (TAR Lazio n. 1145 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di opere realizzate in totale difformità o in assenza di titolo edilizio, il Comune adotta l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non trovando applicazione l’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001. L’ingiunzione costituisce esercizio di attività vincolata: il decorso del termine di trenta giorni dalla DIA non impedisce l’esercizio dei poteri di vigilanza, né radica un affidamento legittimo in capo al proprietario. La motivazione è assolta con l’accertata abusività dell’opera, essendo l’interesse pubblico al ripristino in re ipsa, e non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio e ha poi depositato più DIA per un immobile sito nel territorio comunale: una prima per sostituzione della copertura e opere interne, una variante non sostanziale per lo spostamento del manufatto, una terza per ulteriori interventi. Nel corso di un sopralluogo congiunto del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Locale è emerso che i lavori eseguiti non corrispondevano a quanto dichiarato: era stata realizzata la chiusura di una parete frontale con ricavo di quattro vani e si era verificato il mutamento di destinazione d’uso da magazzino a residenziale.

Il Comune ha quindi ingiunto la demolizione delle opere e la riduzione in pristino per assenza del titolo abilitativo. Il destinatario ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR, deducendo il consolidamento del titolo per decorso dei trenta giorni, l’obbligo di agire in autotutela e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché infondato. Sul primo profilo rileva che le opere oggetto dell’ingiunzione non trovano riscontro in nessuna delle DIA richiamate: l’istante ha realizzato manufatti completamente diversi da quelli assentiti. Gli interventi, inoltre, contrastano con la destinazione dell’area boscata nel Piano Urbanistico Comunale Generale e con il vincolo cimiteriale della zona.

Il dedotto consolidamento del titolo non opera. La DIA vale esclusivamente per i lavori ivi indicati e non copre le opere realizzate in totale difformità. Il decorso dei trenta giorni non inibisce all’Amministrazione i poteri di vigilanza sull’attività edilizia, né consente l’esercizio di un’attività di secondo grado quando manca il titolo. Il mero trascorrere del tempo e l’assenza di precedenti contestazioni non radicano alcun affidamento legittimo.

La qualificazione dell’abuso è decisiva. Non si applica l’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 invocato dal ricorrente, ma l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che prevede l’ordine di demolizione e ripristino per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con varianti essenziali. L’ingiunzione è espressione di attività vincolata e l’interesse pubblico al ripristino è in re ipsa.

Quanto ai profili di eccesso di potere, il provvedimento è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera: non occorrono ulteriori valutazioni sulle ragioni di pubblico interesse, bastando l’indicazione dei presupposti di fatto. Sul piano procedurale, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non richiedono l’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati risolti in meri accertamenti tecnici, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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