Porto d’armi, diniego di autotutela e sindacato sulla discrezionalità questorile (TAR Calabria n. 1134 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autotutela con cui l’Autorità di pubblica sicurezza confermi il precedente provvedimento di rinnovo del porto di fucile uso caccia è illegittimo solo ove la sopravvenienza dedotta dall’interessato sia nuova e mai valutata. Se la circostanza addotta — nella specie l’intervenuta depenalizzazione del reato e la revoca della condanna — risulti antecedente al diniego originario e già esaminata, la scelta di non riaprire il procedimento non è manifestamente illogica o arbitraria. L’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale: la valutazione discrezionale dell’amministrazione può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale e sul contesto di frequentazioni del richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo resta esterno, limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia. La Questura provinciale la rigettava per controindicate frequentazioni con soggetti dalla condotta antigiuridica. Avverso quel diniego l’interessato non proponeva impugnazione.
Presentava invece un’istanza di riesame in autotutela, sostenendo il venir meno dei motivi ostativi: il GIP aveva revocato il decreto di condanna nei suoi confronti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali. Il Questore rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di elementi di novità e non ritenendo di dover procedere a nuova istruttoria. Da qui il ricorso al TAR, affidato a tre motivi incentrati sulla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, sul difetto di motivazione e sull’eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e richiama anzitutto i connotati dell’istituto del porto d’armi. La possibilità di detenere armi è eccezionale nel nostro ordinamento e le esigenze di incolumità dei consociati prevalgono: la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. Il giudizio dell’amministrazione è ampiamente discrezionale e può valorizzare fatti isolati ma significativi, oltre a vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale.
Il TAR sottolinea come la licenza possa essere negata anche in assenza di condanna, quando manchi la certezza dell’affidabilità del soggetto. L’Autorità può apprezzare episodi privi di rilievo penale quali indici della possibilità di abuso, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il provvedimento inibitorio non ha intento sanzionatorio, ma natura cautelare, a tutela dell’incolumità pubblica.
Sul piano del riparto di giurisdizione, la Corte ribadisce che non spetta al giudice amministrativo sostituirsi all’autorità competente nel valutare se una determinata situazione giustifichi la misura cautelativa. Il controllo resta limitato all’errore ictu oculi, al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità, secondo l’orientamento richiamato (tra cui Cons. Stato n. 2404 del 2017 e Cons. Stato n. 6812 del 2018).
Nel caso concreto, il Collegio rileva che oggetto di causa non è la fondatezza dell’originario diniego — mai impugnato — ma l’esistenza di elementi ulteriori, diversi o nuovi idonei a rendere manifestamente erronee le determinazioni dell’amministrazione. Il ricorrente si è limitato ad allegare l’intervenuta depenalizzazione del reato, risalente al d.lgs. n. 507/1999, mentre il Questore aveva dato conto che tale circostanza era antecedente al diniego e già vagliata come non dirimente.
Alla luce di tali coordinate, le considerazioni dell’amministrazione non appaiono manifestamente illogiche o arbitrarie. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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