Cessazione della materia del contendere per emendamento satisfattivo dell’autorizzazione (TAR Lombardia n. 3806 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere l’ipotesi in cui l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, emendi il provvedimento autorizzatorio facendo proprio il nuovo parere dell’ente tecnico e superando così, in senso satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente, i vizi oggetto di contestazione. In tale evenienza, ricorrendo il principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio, ancorché la definizione avvenga con una pronuncia di rito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese, nella sola parte in cui il provvedimento faceva proprie le prescrizioni impartite da ARPA in relazione all’ammendante compostato verde ed alle operazioni di recupero R 13 ed R 3. Le prescrizioni contestate imponevano, tra l’altro, la valutazione della normativa tecnica UNI 10780:18 e l’espletamento di specifici accertamenti di omologa per i materiali in ingresso, con determinazione di metalli e IPA. La società ricorrente riteneva tali prescrizioni più severe rispetto a quelle richieste dalla normativa vigente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con ordinanza istruttoria presidenziale, era stato chiesto alle parti di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione relativa alla vicenda. Dalle memorie depositate da entrambe le parti emergeva che era cessata la materia del contendere: la Provincia, facendo proprio il nuovo parere reso da ARPA, aveva emendato l’autorizzazione dai vizi oggetto di contestazione, con esito satisfattivo rispetto a quanto prospettato nel ricorso.
Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinare il merito delle censure. Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la richiesta della parte ricorrente, applicando il principio della soccombenza virtuale e ponendole a carico della Provincia di Varese e di ARPA, nella misura complessiva di € 1.500,00, da suddividersi in parti uguali.
La decisione si segnala per l’affermazione che la condanna alle spese può essere disposta anche in presenza di una pronuncia di rito, tutte le volte in cui l’esito satisfattivo per il ricorrente dipenda da un’attività provvedimentale successiva dell’amministrazione, la cui condotta abbia dato causa al giudizio. Tale soluzione risulta coerente con la funzione deflattiva dell’istituto e con il principio per cui l’onere delle spese segue la soccombenza sostanziale, non già l’esito formale del giudizio.
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Nota della Redazione
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