L’inidoneità dell’area non legittima l’improcedibilità dell’istanza di PAUR (TAR Sardegna n. 323 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che introduce un divieto di realizzazione di impianti FER comporta l’illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento autorizzatorio adottato in sua applicazione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. L’individuazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto, né legittima l’adozione di un provvedimento di improcedibilità dell’istanza: la fattibilità del progetto va verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi. La nota di riavvio del procedimento è atto endoprocedimentale privo di lesività e la sua impugnazione è inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’Amministrazione regionale ha comunicato la sospensione del procedimento, applicando le misure di salvaguardia previste dall’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, che introduceva un divieto temporaneo di realizzazione di nuovi impianti FER in determinati ambiti territoriali.
Successivamente, in conseguenza dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 — che aveva abrogato la precedente e ridefinito le aree non idonee — la Regione ha prima comunicato il riavvio del procedimento e poi, con successiva nota, ha disposto l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza, ritenendo l’intervento ricadente in numerose aree non idonee e quindi irrealizzabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il divieto di cui all’art. 3 della l.r. n. 5/2024 si applicherebbe solo agli impianti già autorizzati e non ai procedimenti in corso. Il Collegio ha evidenziato che il comma 2 della stessa norma, estendendo le misure di salvaguardia alle procedure di autorizzazione in corso, sarebbe superfluo se l’interpretazione della ricorrente fosse corretta, confermando che il legislatore regionale aveva inteso sospendere anche i procedimenti autorizzativi.
Tale censura è stata comunque assorbita dalla fondatezza del motivo di illegittimità costituzionale: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28/2025, ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della l.r. n. 5/2024 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al d.lgs. n. 199/2021, che pongono principi fondamentali in materia di energia, tra cui il divieto di introdurre moratorie e l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Il TAR ha quindi accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione, adottato in applicazione della norma dichiarata incostituzionale.
Il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota di riavvio del procedimento, è stato dichiarato inammissibile: si tratta di un atto endoprocedimentale, privo di lesività, in quanto funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo e all’ampliamento della sfera giuridica della ricorrente.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. Il provvedimento di improcedibilità si fondava sull’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025. La Consulta ha chiarito che l’individuazione di aree non idonee non può mai equivalere a un divieto assoluto di realizzazione: la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza automatica dell’irrealizzabilità del progetto, ma deve verificarne la fattibilità in concreto, senza ricorrere alla procedura semplificata prevista per le aree idonee.
In applicazione di tale principio, il TAR ha annullato il provvedimento di improcedibilità e ha fissato l’effetto conformativo: la Regione ha l’obbligo di riavviare il procedimento sull’istanza della ricorrente, non potendo più applicare una norma espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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