Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela e soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 513 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta in ricorso. Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente si fonda sull’accertamento, risultante dal parere sotteso all’atto di annullamento d’ufficio, dell’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione. Il giudice amministrativo, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna la parte pubblica al pagamento delle spese secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Le ricorrenti, titolari di un intervento di lottizzazione a destinazione turistico-stagionale, hanno impugnato il D.D.G. n. 253 del 26.07.2022, con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, recependo il parere della CTS n. 49S3/2022, aveva assoggettato alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 152/2006 la seconda variante del piano di lottizzazione.
La prima variante del medesimo piano aveva invece ottenuto, sullo stesso progetto, un provvedimento di non assoggettabilità alla VAS ex art. 12 del d.lgs. n. 152/2006. Su tale contraddizione si fondava la censura di illogicità e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato con D.D.G. n. 3 del 13.01.2026, recependo il sopravvenuto parere CTS n. 848 del 28.11.2025 che aveva riconosciuto la carenza motivazionale del provvedimento originario.
La Motivazione della Corte
La questione decisa dal Collegio attiene agli effetti processuali della sopravvenuta caducazione dell’atto impugnato e alla regolazione delle spese in assenza di una pronuncia sul merito.
Il giudice amministrativo rileva che l’amministrazione ha annullato d’ufficio il provvedimento impugnato con D.D.G. n. 3 del 13.01.2026, sulla base delle motivazioni contenute nel parere CTS n. 848 del 28.11.2025. Tale annullamento soddisfa pienamente, in corso di causa, la pretesa azionata dalle ricorrenti. Ne deriva la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, avendo riguardo all’esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto. Nel caso concreto, lo stesso parere sotteso all’annullamento d’ufficio riconosce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione. La resistente è pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio.
La liquidazione segue i parametri del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate. Il Collegio liquida gli importi ai minimi tariffari e non considera la fase istruttoria, poiché nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
Nota della Redazione
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