Accesso difensivo agli atti della sanità e mancata ostensione dell’autocertificazione (TAR Sicilia n. 2208 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli art. 22 e ss. l. n. 241/90, il soggetto privato che vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata a documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ha diritto non solo a prenderne visione ma anche ad estrarne copia. Ai fini dell’accesso documentale devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’ostensione parziale intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere solo per gli atti già esibiti, restando l’accesso dovuto per quelli non ancora ostesi.

Il Fatto

Con nota del 10 settembre 2025 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 369,11 per asserito mancato pagamento del ticket. Dubitando della correttezza della richiesta, il privato presentava il 5 dicembre 2025 istanza di accesso a quattro categorie di documenti: la copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento, l’atto da cui risultasse la prestazione erogata e la relativa data, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento utilizzato nel procedimento.

Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente agiva davanti al TAR per l’accertamento del proprio diritto all’accesso. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva. Con memoria del 23 maggio 2026 il ricorrente dichiarava l’ostensione parziale degli atti indicati sub b) e c), con conseguente decisione della causa all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti per i quali l’accesso era stato effettivamente concesso. La definizione parziale non ha però assorbito l’intero ricorso, che è stato valutato nel merito per la documentazione residua.

Sul piano sostanziale il Tribunale ha richiamato gli art. 22 e ss. l. n. 241/90, evidenziando che la legittimazione all’accesso spetta a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale. Il diritto non si limita alla visione, ma comprende l’estrazione di copia, salva la corresponsione del costo di riproduzione.

Il Collegio ha inoltre recepito l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini dell’accesso documentale devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, un rapporto di strumentalità tra l’interesse e la documentazione richiesta e, in caso di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti negati, essendo suo intento agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità nella determinazione del debito posto a suo carico. Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto all’accesso agli atti non ancora esibiti, segnatamente alla copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Azienda di consentire l’accesso e l’estrazione di copia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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