Motivazione stereotipata e difetto di istruttoria sul nesso causale (TAR Lazio n. 1134 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è illegittimo per difetto di istruttoria quando il Comitato di Verifica non esamina i rapporti informativi dell’Amministrazione di appartenenza che documentano l’eccezionalità delle condizioni operative. Il parere negativo che si risolve in formule stereotipate, indifferentemente utilizzabili per qualsiasi situazione e prive di riferimento al caso concreto, non assolve l’onere di confutare l’assunto del ricorrente. Compete all’Amministrazione, e al Comitato, dimostrare l’irrilevanza del nesso concausale una volta che il richiedente abbia provato una prestazione eccedente l’ordinario. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, perché il procedimento a iniziativa di parte non può concludersi con un diniego espresso senza preavviso.
Il Fatto
Il ricorrente, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio dal 1973 al 2012 su tutto il territorio nazionale, con quindici trasferimenti e funzioni di comando territoriale in ambienti operativi caratterizzati da elevato tasso di criminalità o da condizioni ambientali sfavorevoli alla salute. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità e la concessione dell’equo indennizzo.
Il Ministero della Difesa ha rigettato la domanda con decreto fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica, che aveva ricondotto le patologie a cause endogene e all’usura da età, escludendo qualsiasi ruolo del servizio prestato. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che gli atti versati in giudizio, non contestati dall’Amministrazione, provano il curriculum di servizio del ricorrente. I rapporti informativi dei Reparti presso cui ha prestato servizio documentano una costante sovraesposizione a fattori di rischio, aggravata da turnazioni e da numerosissime ore di lavoro straordinario per carenze organiche di personale, in ambienti operativi avversi e disagevoli. Tale quadro eccede l’ordinario coefficiente di stress tipico delle mansioni militari.
Assume rilievo decisivo il parere favorevole già espresso nel 1987 dal Reparto di appartenenza, secondo cui i servizi prestati avevano “determinato o, quanto meno, favorito l’insorgere dell’infermità”. Il Collegio qualifica i rapporti informativi come prova documentale dei presupposti di fatto e di diritto della domanda e ravvisa un legame almeno concausale tra le infermità e i fatti di servizio, oggettivamente connotati da un profilo di eccezionalità.
Il Comitato di Verifica, invece, motiva il proprio parere negativo con diciture stereotipate e prive del minimo riferimento al caso concreto: una mera formula di stile, indifferentemente utilizzabile per qualsiasi situazione. Il riferimento specifico ai fatti di servizio avrebbe imposto un ben diverso approfondimento istruttorio e valutativo, che non risulta avvenuto. La difesa erariale, secondo cui l’organo tecnico sarebbe stato posto in grado di verificare ogni aspetto del servizio, non trova conferma nei provvedimenti impugnati né negli atti depositati.
Il ricorso è pertanto accolto per difetto di istruttoria — mancato esame della documentazione derivante dall’Amministrazione di appartenenza — e per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio osserva che l’applicabilità dell’art. 21-octies alla disposizione sul preavviso di diniego ha subito un notevole ridimensionamento: il procedimento a iniziativa di parte può concludersi solo con il preavviso di diniego o con l’accoglimento, non con un diniego espresso.
Il Tribunale precisa il riparto degli oneri: spetta al ricorrente dimostrare l’eccezionalità della prestazione, ma compete all’Amministrazione e al Comitato confutare l’assunto, senza richiami a formule stereotipate. Il diniego è annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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