L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e il commissario ad acta (TAR Calabria n. 1135 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo, costituisce giudicato ai fini del ricorso per ottemperanza previsto dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm., anche quando provenga dal giudice ordinario. Accertata la definitività del titolo e la sua rituale notificazione, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione della pretesa creditoria. In mancanza di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare integralmente, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento. L’inerzia oltre il termine legittima la nomina del commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, con decreto ingiuntivo n. 486/2021, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al pagamento in favore della banca ricorrente di euro 197.192,18, oltre interessi legali e interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nonché delle spese della procedura.
Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo. Il titolo è stato notificato all’amministrazione nel marzo 2022. Non ottenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme indicate. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il titolo posto a fondamento dell’azione: un decreto ingiuntivo non opposto, quindi divenuto definitivo, la cui esecuzione è rimasta insoddisfatta. Su questa base verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..
Il punto centrale è la ripartizione dell’onere della prova. Secondo il Tribunale, l’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato e non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento. La mancata costituzione in giudizio non ha consentito alcuna dimostrazione contraria.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, con detrazione di quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.
Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvede, decorso il termine e su istanza della parte ricorrente, entro i successivi novanta giorni, dando integrale esecuzione al giudicato e corrispondendo anche le spese liquidate. Il suo compenso è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale condanna inoltre l’ente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.800,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, rilevando che il notevole ritardo nel pagamento delle fatture commerciali ha generato un danno consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 frattanto maturati.
Nota della Redazione
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