Interdizione a contrarre: natura vincolata, termini ordinatori e irrilevanza della revoca (TAR Lazio n. 10950 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 costituisce atto vincolato e dovuto, avente portata meramente ricognitiva del divieto stabilito direttamente dalla legge, sicché non sono dovute la comunicazione di avvio del procedimento né una autonoma istruttoria ministeriale sulla gravità della violazione. La sua adozione è legittima anche successivamente alla revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, purché questa abbia prodotto effetti, e la durata dell’interdizione è ancorata al periodo di efficacia della misura sospensiva, senza alcun margine di graduazione o modulazione in capo al Ministero. I termini procedimentali indicati da circolari ministeriali hanno natura meramente ordinatoria e il loro superamento non incide sulla legittimità dell’atto finale.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo del 29 giugno 2023 presso un cantiere, l’organo di vigilanza accertava la non completa protezione verso il vuoto e il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, disponendo la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008. L’impresa completava le protezioni e versava la somma determinata quale condizione per la revoca, ottenendo in data 30 giugno 2023 la revoca della misura. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottava, il 21 agosto 2023, il decreto interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni per il periodo di efficacia della sospensione. La società impugnava il provvedimento deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, il TAR esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atto integralmente vincolato il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La natura vincolata determina altresì l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, che preclude l’annullamento per vizi formali in presenza di provvedimenti il cui esito è predeterminato dalla legge.
Con riguardo al termine di adozione del decreto interdittivo, il collegio chiarisce che il termine di 45 giorni indicato dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 ha carattere esclusivamente ordinatorio, atteso il tenore letterale della disposizione e l’assenza di sanzioni di decadenza. Il decorso di 53 giorni non integra violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, né può ingenerare un legittimo affidamento circa la mancata adozione di un effetto direttamente previsto dalla legge.
La Corte affronta, poi, la questione della legittimità del presupposto provvedimento di sospensione, escludendo che l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, come declinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310/2010, imponga una confutazione analitica delle circostanze dedotte dal destinatario. La motivazione risulta adeguata ove consenta di individuare la violazione accertata e le ragioni della sua qualificazione come grave. L’obbligo di predisporre le protezioni verso il vuoto ha carattere assoluto e preventivo e non ammette deroghe legate alla temporanea inutilizzazione dell’area, essendo il rischio di caduta dall’alto tra le principali cause di infortuni gravi nei cantieri.
Quanto alla dedotta sproporzione della misura, il TAR osserva che il decreto interdittivo realizza al proprio interno il principio di proporzionalità, limitando i propri effetti al solo periodo di effettiva operatività della sospensione. La revoca della misura, intervenuta il giorno successivo, non elide il potere-dovere del Ministero di adottare l’atto, ma incide unicamente sulla sua durata, che resta circoscritta al periodo di efficacia della sospensione. L’annotazione nel Casellario informatico ANAC costituisce atto conseguenziale e vincolato, previsto dall’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, con funzione meramente informativa.
Il richiamo ai principi unionali è infine ritenuto non pertinente, attenendo le disposizioni invocate a settori diversi da quello in esame. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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