Carta del docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1846 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione intimata ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento, non potendosi limitare a una difesa di mero stile. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione del titolo e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare le “altre ragioni ostative” che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., giustificano la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione professionale, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’Amministrazione all’assegnazione del beneficio.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e risultava passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo di dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarsi alle statuizioni, di condannarlo a corrispondere le somme, di assegnare un termine per adempiere e di nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni fissato dalla disciplina richiamata.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo azionato non avevano ricevuto piena esecuzione e che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. In tema di riparto dell’onere probatorio dell’adempimento, il Collegio ha richiamato un proprio precedente e, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare la Carta elettronica del docente per l’importo indicato, in relazione agli anni scolastici suddetti, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Al Commissario è affidato il compito di dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo ogni atto necessario, ivi comprese le eventuali modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora, il Tribunale ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, subordinandolo però alla verifica delle “altre ragioni ostative” previste dalla norma. Alla luce di tale decisione, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, in concreto, la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero intimato.
Nota della Redazione
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