Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2212 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inadempimento dell’amministrazione non trova giustificazione nella sussistenza di un contenzioso seriale né nell’insufficienza delle somme stanziate in bilancio, poiché tali circostanze non integrano causa di esonero dall’esecuzione del giudicato. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La nomina del commissario non dà diritto ad ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato all’accreditamento in loro favore della somma di euro 2.500, oltre interessi legali, a titolo di bonus per la cd. “carta del docente”.
Il Ministero si è costituito eccependo, a giustificazione dell’inottemperanza, la sussistenza di un vasto contenzioso seriale insorto a livello nazionale e l’insufficienza delle somme stanziate in bilancio. La causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento processuale. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su sentenza del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 14.04.2025.
Sono stati ritenuti rispettati anche gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. In particolare, è stato osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione, e il ricorso è stato successivamente notificato e depositato.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito. Le ragioni addotte dall’amministrazione — il contenzioso seriale e la carenza di fondi — non sono state considerate idonee a giustificare il mancato adempimento. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza attraverso l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente” e degli interessi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo, senza ulteriore compenso.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale desumibile dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, tenuto conto del carattere seriale della materia e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.