Parere negativo MiC su impianto eolico non devoluto al Consiglio dei ministri (TAR Puglia n. 1136 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ai progetti PNRR-PNIEC, il parere della Commissione tecnica del MASE e il concerto del Ministero della cultura sono espressione di amministrazioni equi-ordinate. Il contrasto tra i due pareri non attribuisce al MiC un potere di veto idoneo a precludere la definizione del procedimento. La legge impone la devoluzione della questione al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400 del 1988. Il parere reso dal MiC oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 è tardivo, ma la tardività non produce formazione per silentium del concerto né inefficacia del diniego: opera il silenzio-devolutivo disciplinato dall’art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006. L’adozione del giudizio negativo senza attivazione della devoluzione determina l’illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel 2021, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale di cui all’art. 27 d.lgs. n. 152/2006, istanza per la valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Cerignola, comprensiva delle autorizzazioni paesaggistica, idrogeologica e antisismica.

La Commissione Tecnica VIA e VAS ha reso parere positivo con prescrizioni l’11 aprile 2023. Il Ministero della Cultura, per il tramite della Soprintendenza Speciale PNRR, ha espresso parere negativo il 5 settembre 2023. Il MASE, di concerto con il MiC, ha quindi adottato il decreto di giudizio negativo di compatibilità ambientale, fondandolo sull’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente ha impugnato il decreto e gli atti presupposti, eccependo anche l’illegittimità costituzionale della norma ove letta come attributiva di un potere di veto al MiC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto in via cautelare l’istanza, sospendendo il decreto ai fini del riesame secondo il procedimento delineato dagli artt. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 e 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988. L’ordinanza non è stata eseguita e la causa è stata decisa all’udienza del 4 giugno 2024.

Il primo motivo, con cui si assumeva la formazione per silentium del concerto in ragione della tardività del parere del MiC, è stato dichiarato infondato. Il parere ministeriale è stato reso oltre i venti giorni dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, la disciplina di settore prevede un’ipotesi di silenzio-devolutivo e presenta carattere speciale e sopravvenuto rispetto all’art. 17-bis legge n. 241/1990. Il decorso del termine non consuma quindi il potere del MiC né determina l’inefficacia del diniego ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990.

Il secondo motivo è stato ritenuto dirimente. Il procedimento è pluristrutturato: il MASE è autorità competente ed esprime il giudizio previo concerto del MiC. Questa equi-ordinazione impone di applicare, come strumento di pronta risoluzione dei conflitti, la devoluzione al Consiglio dei ministri. Il Collegio richiama sul punto TAR Puglia, Bari, sentenze nn. 683, 684 e 788 del 2023 e la sentenza n. 1423 dell’11 dicembre 2023 della stessa Sezione.

Da tale lettura sistematica discende l’esclusione di un potere interdittivo e di veto in capo al MiC, che precluderebbe persino la devoluzione della questione al Consiglio dei ministri. Ne consegue l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. Il terzo motivo è stato assorbito, perché rivolto contro il parere del MiC privo, allo stato, di attitudine lesiva. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del decreto del MASE e salvezza della riedizione del potere. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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