Accorpamento camere di commercio e legittimità del decreto regionale (TAR Calabria n. 1325 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accorpamento delle camere di commercio, l’ordinanza cautelare che ha sospeso la procedura non esplica effetto preclusivo rispetto all’adozione di ulteriori provvedimenti determinati da sopravvenienze normative, nella specie l’art. 61 del D.L. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, ispirato a un intento acceleratorio. Il decreto regionale che determina il numero dei rappresentanti del Consiglio camerale non viola il D.M. n. 156/2011 ove i dati utilizzati siano stati trasmessi dal Commissario ad acta a conclusione del procedimento di acquisizione e controllo delle informazioni inviate dalle organizzazioni. La mancata verifica ministeriale nel termine fissato dall’art. 1 legge n. 234/2021 non produce lo stallo della procedura, non essendo testualmente prevista tale conseguenza. Il vizio di carenza istruttoria è escluso quando la Regione abbia coinvolto i soggetti istituzionalmente preposti.
Il Fatto
La parte ricorrente, associazione di categoria del settore edile, ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 7.06.2022, unitamente al decreto di parziale rettifica n. 64 del 13.06.2022, nella parte in cui tali atti hanno determinato il numero dei rappresentanti del Consiglio camerale della istituenda Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
La ricorrente ha articolato cinque motivi: contrasto con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3655/2018 di sospensione della procedura; violazione dell’art. 2, comma 2, lett. b, D.M. n. 156/2011 per l’utilizzo di dati riferiti all’anno 2017; violazione dell’art. 1 legge n. 234/2021 per non aver atteso la verifica ministeriale del 30 giugno 2022; illegittimità dell’acquisizione dei dati via p.e.c.; omesso richiamo dell’art. 61 del D.L. n. 104/2020 in tema di composizione della Giunta. Si è costituita la Regione Calabria, chiedendo il rigetto, ed è intervenuta ad opponendum l’Unione italiana delle Camere di Commercio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il D.L. 20 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è intervenuto sul procedimento di accorpamento avviato con il D.M. 16 febbraio 2018, adottato in attuazione dell’art. 10, legge n. 124/2015 e dell’art. 3, D.Lgs. n. 219/2016. La questione centrale concerne la compatibilità del decreto regionale con i criteri legali posti a garanzia della rappresentatività delle realtà produttive locali.
Sul primo motivo, il TAR richiama la già intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 4023/2022, che ha respinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza n. 351/2022 di rigetto adottata in fase cautelare dallo stesso Tribunale. Da tale pronuncia si ricava che all’ordinanza n. 3655/2018 non è riconoscibile alcun effetto preclusivo rispetto a provvedimenti determinati da sopravvenienze normative. La censura è quindi infondata.
Quanto al vizio di carenza di istruttoria, la Regione ha allegato e documentato un’approfondita attività, con costante coinvolgimento dei soggetti preposti alla tutela degli interessi coinvolti. Rileva la convocazione, con invito trasmesso via p.e.c. il 5.02.2021, dell’incontro del 16 febbraio 2021 con associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, finalizzato a ricostruire i rapporti e a consentire l’aggiornamento dei dati non più attuali. Il Collegio esclude il contrasto con il D.M. n. 156/2011, che riferisce i dati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura. La pretesa di riavvio integrale della procedura a valle della sostituzione del Commissario ad acta non è conciliabile con le esigenze di celerità normativamente evidenziate.
Sul terzo motivo, la tesi secondo cui la mancata verifica ministeriale nel termine del 30 giugno 2022 avrebbe dovuto paralizzare la procedura è respinta. La conseguenza invocata non è testualmente prevista e contrasta con lo spirito del tessuto normativo, orientato, dal 2018 e ancor più nel 2020, a un intento acceleratorio.
Il quarto motivo è inammissibile per genericità: la ricorrente ha dedotto un’irregolarità formale non assistita da sanzione di illegittimità, senza allegare alcuna prova che l’invio via p.e.c. abbia pregiudicato la formazione dei consensi. Il quinto motivo è infondato, poiché l’art. 61 del D.L. n. 104/2020 attribuisce alle Giunte costituite a seguito dei processi di accorpamento la nomina dei vice-presidenti, con conseguente insussistenza di alcuna violazione. Il gravame è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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