Conflitto di interessi del funzionario invalida anche l’ordinanza di demolizione (Cons. Stato n. 10510 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di interessi del funzionario amministrativo costituisce autonoma causa di invalidità del provvedimento conclusivo del procedimento. La pendenza di un contenzioso tra il funzionario firmatario e il destinatario dell’atto integra una grave ragione di convenienza che impone l’astensione ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, ma esemplificative, perché l’obbligo di astensione è corollario del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. La natura vincolata del potere sanzionatorio non esclude l’invalidità: l’accertamento dei fatti presupposti deve essere svolto in maniera assolutamente imparziale, ragione per cui il conflitto di interessi invalida anche l’adozione di atti dovuti, quali le ordinanze di demolizione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un opificio artigianale realizzato in difformità rispetto ai titoli rilasciati. Il proprietario aveva ottenuto nel 2002 una concessione edilizia; per un difetto progettuale relativo alla pendenza del terreno, in fase esecutiva l’interrato fu fatto fuoriuscire per realizzare i due piani assentiti. Seguiva un permesso di costruire in sanatoria, poi annullato in autotutela.

Dopo una prima ordinanza di ripristino e un ordine di demolizione annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790/2014, il Comune adottava una seconda ordinanza di demolizione, recante provvedimento definitivo per l’esecuzione di quella pronuncia. Il TAR Campania, sede di Salerno, ha annullato l’atto accogliendo le doglianze sulla carenza di potere e sull’incompatibilità del funzionario firmatario. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Comune deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto le censure sull’incompatibilità del responsabile del procedimento, invocando un giudicato formatosi per effetto della sentenza del TAR Salerno n. 1325/2013, che aveva ritenuto infondata l’eccezione. Sostiene inoltre l’inefficacia della nota sindacale che aveva revocato l’incarico al funzionario e l’incompetenza del Sindaco.

Il Collegio respinge l’appello. La sentenza n. 1325/2013 non può aver generato alcun giudicato, perché è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4790/2014, che ha annullato tutti i provvedimenti allora impugnati: la circostanza che la statuizione specifica non sia stata esaminata non ne consente la sopravvivenza. Il giudizio, peraltro, aveva ad oggetto provvedimenti diversi da quello in contestazione.

Quanto alla nota sindacale di revoca dell’incarico, la censura è palesemente infondata. La competenza del Sindaco discende dal principio del contrarius actus, posto che l’atto revocato era stato adottato dallo stesso Sindaco, e dall’art. 50 TUEL. Il Segretario comunale non ha mai conferito l’incarico specifico relativo ai procedimenti a carico del ricorrente: la nota con cui rispondeva al funzionario manteneva solo le funzioni generali di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il punto centrale riguarda l’obbligo di astensione. Richiamando la Sez. VII n. 8927 del 2024 e la Sez. IV n. 4129 del 2023, il Consiglio ribadisce che le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative ma esemplificative, perché il dovere di astensione mutua la propria attitudine dal superiore principio di imparzialità, di carattere immediatamente precettivo. La pendenza di una causa risarcitoria tra il funzionario firmatario e il destinatario dell’atto costituiva, da sola, ragione sufficiente per annullare il provvedimento.

Non vale obiettare la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione. L’esercizio del potere sanzionatorio è doveroso, ma l’accertamento dei fatti presupposti può essere complesso e deve essere frutto di attività assolutamente imparziale: la ricorrenza di situazioni di conflitto di interessi invalida anche gli atti dovuti. L’appello principale è respinto; quello incidentale condizionato è dichiarato improcedibile; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *