Natura espropriativa del vincolo a verde pubblico senza sbocco di mercato (TAR Sicilia n. 1136 del 23.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo urbanistico di destinazione a verde pubblico e ad attrezzature sportive ha natura espropriativa, e non meramente conformativa, quando le iniziative edilizie consentite non possono essere realizzate in regime di libero mercato. La circostanza che l’art. 17 delle norme tecniche di attuazione subordini l’intervento del privato a una concessione da stipularsi con il Comune e al prevalente uso pubblico delle attrezzature comprime il contenuto economico del diritto di proprietà oltre misura. Ne deriva l’applicazione dei vincoli preordinati all’espropriazione, con efficacia temporalmente limitata, e l’obbligo dell’Amministrazione di dettare una nuova disciplina urbanistica a seguito della decadenza. Il carattere conformativo del vincolo può affermarsi solo se l’opera è realizzabile dal privato e da questi sfruttabile economicamente sul mercato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno inserito nel piano regolatore generale del Comune di Acireale in zona territoriale omogenea “V.P.” con destinazione ad attrezzature sportive, hanno presentato in data 14 novembre 2022 un’istanza di riclassificazione urbanistica. Chiedevano all’Amministrazione di uniformarsi alla disciplina già applicata a un altro fondo di loro proprietà, modificato con deliberazione del Commissario ad acta n. 126 del 2 novembre 2021.
Il Comune ha risposto con la nota n. 2057 del 9 gennaio 2023, confermando la natura conformativa del vincolo. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con motivi aggiunti, deducendo il contenuto sostanzialmente espropriativo della destinazione di zona. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carattere meramente confermativo dell’atto, contestando nel merito la qualificazione del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità e la ritiene infondata. L’istanza del novembre 2022 non è mera riproposizione delle precedenti, fondandosi su presupposti in parte diversi, segnatamente sulla determinazione assunta per le altre particelle. Anche il provvedimento impugnato non è meramente confermativo, recando una motivazione ulteriore e più estesa, con richiamo a principi giurisprudenziali successivamente affermati.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’art. 17 delle norme tecniche di attuazione consente la realizzazione delle attrezzature sportive da parte di soggetti diversi dal Comune solo sulla base di una concessione e a condizione che sia garantito il prevalente uso pubblico. Il residuo intervento del privato, pertanto, non può svolgersi in un regime di libero mercato, avendo l’Amministrazione imposto lo strumento concessorio a garanzia del pubblico interesse e destinato le opere alla prevalente fruizione pubblica.
Il Collegio richiama l’indirizzo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che in relazione alla destinazione ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico ha qualificato tali previsioni come vincoli preordinati all’espropriazione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001. Una zonizzazione siffatta inibisce al proprietario ogni iniziativa edificatoria non connessa alla realizzazione di opere di interesse pubblico, svuotando il contenuto economico del diritto.
Il Tribunale precisa che la soluzione non contrasta con le pronunce del Consiglio di Stato n. 1142 del 16 febbraio 2022 e n. 11707 del 30 dicembre 2022: quelle decisioni escludono il vincolo espropriativo solo quando gli interventi siano realizzabili ad iniziativa privata in economia di mercato, circostanza che nel caso concreto non ricorre. Nel caso in esame i vincoli impongono realizzazioni difformi dalla naturale destinazione dell’area e ammettono interventi privati subordinati a un evento futuro e incerto.
Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto e il provvedimento annullato. Il diniego si fonda sul non condivisibile presupposto della natura conformativa dei vincoli, ai quali va invece riconosciuto effetto espropriativo ed efficacia temporalmente limitata, con obbligo dell’Amministrazione di colmare prontamente ogni lacuna nella pianificazione urbanistica. Le spese sono compensate per la complessità interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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