Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse dopo la delibera definitiva AGCom (Cons. Stato n. 5413 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento definitivo di analisi di mercato, che sostituisce e assorbe quello cautelare oggetto di impugnazione, determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. L’appellante non può trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento quando il rapporto controverso risulta integralmente disciplinato dalla nuova disciplina. Il venir meno dell’interesse non dipende dalla volontà della parte, ma da una circostanza oggettiva sopravvenuta: ciò giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera cautelare con cui l’AGCom aveva sospeso l’applicabilità degli obblighi regolamentari in capo a TIM a seguito della cessione della rete fissa. Il TAR, con sentenza n. 7743 del 18 aprile 2025, aveva respinto il ricorso in parte perché infondato e in parte perché inammissibile.

Avverso tale decisione la società ha proposto appello principale; TIM ha proposto appello incidentale condizionato. Nelle more del giudizio è sopravvenuta la delibera AGCom n. 58/26/Cons, recante analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, che ha reso definitivo il provvedimento cautelare e ha revocato in capo a TIM gli obblighi di replicabilità delle offerte al dettaglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che tutte le parti hanno concordemente evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello in ragione dell’intervenuta approvazione della nuova delibera di analisi di mercato. L’AGCom, TIM e FiberCop hanno eccepito l’improcedibilità; la stessa appellante ha formulato istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, confermando che ogni questione sulla permanenza dell’obbligo di replicabilità forma ormai oggetto del separato giudizio avverso la delibera n. 58/26/Cons.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito l’effetto sostitutivo del nuovo provvedimento: la delibera definitiva ha confermato e reso stabile la misura cautelare, revocando in capo a TIM gli obblighi di replicabilità e imponendo a FiberCop, quale operatore SMP wholesale only, gli obblighi regolamentari proporzionati al nuovo assetto di mercato.

Da qui la conseguenza processuale: il rapporto controverso è ora integralmente disciplinato dalla delibera n. 58/26/Cons, già impugnata dinanzi al TAR Lazio. Nessuna utilità potrebbe quindi derivare all’appellante dall’eventuale accoglimento del gravame.

Il Collegio ha pertanto dichiarato l’improcedibilità dell’appello principale e, di conseguenza, dell’appello incidentale condizionato, in quanto legato alla sorte del primo. La ragione dell’improcedibilità è stata ricondotta a una circostanza oggettiva e indipendente dalla volontà dell’appellante, ciò che ha giustificato la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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