Ottemperanza per sentenze del Giudice di Pace: la notifica con attestazione di conformità è sufficiente (TAR Molise n. 36/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del Giudice ordinario che abbia condannato l’ente al pagamento di somme. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022, non è più richiesta, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la spedizione del titolo in forma esecutiva per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario, risultando sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo così munito.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Campobasso, con sentenza del 25.02.2025, aveva condannato il Comune di Castelmauro alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente. La sentenza, non appellata e munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Comune il 28.02.2025 ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il Comune non aveva ottemperato al pagamento delle somme dovute, determinando la ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise. L’ente locale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’avvenuta notifica al Comune intimato del titolo munito dell’attestazione di conformità. Sul punto, il Collegio ha precisato che, in forza delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 e dalla Legge n. 197/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica del titolo con l’attestazione di conformità.
Nel merito, il TAR ha escluso dubbi sull’ammissibilità dell’ottemperanza per i giudicati formatisi su sentenze del Giudice ordinario, rientrando tali titoli nell’ambito di applicazione dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Quanto al merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, risultando incontroverso l’inadempimento del Comune. Il TAR ha pertanto ordinato all’ente di provvedere al pagamento delle somme riconosciute a titolo di spese processuali entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale dell’ente, che dovrà provvedere su istanza di parte nel termine di ulteriori 30 giorni.
Il Collegio ha infine condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato e degli esborsi relativi all’attestazione di passaggio in giudicato.
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Nota della Redazione
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