Prescrizioni del nulla osta acustico: limiti istruttori e principio di proporzionalità (TAR Liguria n. 1000 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni impartite in sede di rilascio del nulla osta acustico per l’attività di intrattenimento musicale devono essere sorrette da un’adeguata istruttoria e risultare proporzionate. L’Amministrazione può ridurre il livello massimo di pressione sonora di 95 dB(A) fissato dall’art. 2 del d.p.c.m. n. 215/1999, ma deve dimostrare, sulla base di misurazioni fonometriche dirette con il nuovo impianto in esercizio, l’effettivo superamento dei limiti di emissione o di immissione previsti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997. È illegittima la prescrizione che impone un limite cumulativo a più attività gestite da soggetti giuridici distinti senza una simulazione previsionale e verifiche sul campo, atteso che la somma di sorgenti incoerenti non supera comunque i 3 dB(A). L’onere di verifiche fonometriche post operam a carico del richiedente non può essere perpetuo, ma deve limitarsi al periodo necessario a confermare la validità della valutazione previsionale di impatto acustico.
Il Fatto
Una società, gestrice di una discoteca, ha impugnato il nulla osta acustico rilasciato dal Comune per il nuovo impianto di diffusione musicale, contestando alcune prescrizioni: l’obbligo di comunicare con quindici giorni di anticipo il genere musicale delle serate, la taratura del limitatore di potenza a 93 dB(A) anziché a 95 dB(A), il divieto di superare tale soglia considerando cumulativamente le emissioni di un altro locale limitrofo e l’onere di redigere report fonometrici ogni quindici minuti presso il ricettore più esposto.
La società deduceva la carenza di base normativa, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l’illegittimità della comminatoria di sanzioni per violazioni ascrivibili a un diverso operatore economico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto respinto il motivo relativo all’obbligo di comunicazione preventiva del calendario musicale, ritenendolo funzionale alla pianificazione dei controlli amministrativi sul rispetto dei limiti di immissione, poiché i diversi generi musicali presentano spettri di frequenza che incidono sulla propagazione del suono. Tale onere, adempiuto compatibilmente con i tempi di programmazione, non è stato considerato un ostacolo all’esercizio dell’attività d’impresa.
Con riferimento alla prescrizione di tarare il limitatore a 93 dB(A), il Collegio ha evidenziato che, sebbene l’Amministrazione possa ridurre la soglia di 95 dB(A) per garantire il rispetto dei limiti acustici ambientali, nel caso di specie la riduzione è stata imposta senza alcuna misurazione fonometrica diretta che attestasse lo sforamento dei limiti con il nuovo impianto in esercizio. I rilievi effettuati in passato con il precedente sistema audio, tecnicamente assai diverso, non sono stati ritenuti idonei a giustificare la prescrizione, risultando pertanto illegittima per deficit istruttorio.
Analoga conclusione è stata raggiunta per il limite cumulativo di 93 dB(A) riferito alle emissioni congiunte della discoteca e del locale limitrofo. Il Tribunale ha chiarito che, per i principi di acustica fisica, la sovrapposizione di sorgenti incoerenti non determina una somma lineare dei livelli di rumore, ma un incremento massimo di 3 dB(A) quando le due fonti hanno pari intensità. In assenza di una simulazione previsionale cumulativa e di misurazioni sul campo, la prescrizione è stata ritenuta illegittima, ferma restando la possibilità per il Comune di integrare l’istruttoria e di imporre, all’esito, una riduzione non superiore a 3 dB(A), ponendo l’obbligo a carico di entrambi i gestori.
Quanto all’onere di verifiche fonometriche presso il ricettore, il Tribunale ha chiarito che la prescrizione non è indeterminata, dovendo le misurazioni essere effettuate presso i ricettori individuati nella stessa relazione previsionale della società, e che i rilievi possono essere esperiti anche all’esterno delle proprietà in caso di mancato consenso dei proprietari. Tuttavia, richiamando il principio per cui i controlli spettano all’Amministrazione, l’obbligo di monitoraggio post operam a carico del gestore non può essere perpetuo, ma deve ritenersi limitato a una serata per ciascun immobile, scelta in base ai generi musicali di maggior impatto acustico.
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Nota della Redazione
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