Accesso difensivo agli atti e silenzio inadempimento: concorso di rimedi (TAR Campania n. 1210 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 prevale sugli interessi pubblici e privati eventualmente antagonisti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da curare o difendere. Non è richiesta la pendenza di un giudizio, essendo sufficiente che la conoscenza degli atti sia necessaria per valutare se instaurare o proseguire una difesa. All’Amministrazione e al giudice dell’accesso è preclusa ogni valutazione ex ante su ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto. La domanda volta a ottenere provvedimenti diversi dall’ostensione, ancorché connessa alla medesima istanza, esula dal giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. e va qualificata ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: come tale, ove non ricorrano i presupposti del silenzio-inadempimento, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, aggiudicataria di una gara d’appalto per lavori di potenziamento della rete idrica comunale, ha proposto ricorso avverso il silenzio-diniego formatosi il 21.03.2025 sul proprio accesso agli atti del 19.02.2025. I contrasti con il Comune sull’esecuzione del contratto erano già approdati al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ove il Comune aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dalla Società, con esito solo parzialmente favorevole a quest’ultima.

Per approntare l’appello, la ricorrente ha chiesto copia di due atti dell’ente e ha domandato conferma circa l’avvenuto pagamento in regime di split payment e l’integrale ricezione del finanziamento regionale. Il Comune, rimasto non costituito, non ha riscontrato l’istanza. La ricorrente ha quindi agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto qualificato la domanda ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., rilevando che l’istanza aveva oggetto composito. La richiesta di ostensione documentale integra un ricorso avverso il diniego d’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. e art. 25 l. n. 241/1990; il segmento volto a ottenere conferme e specifici provvedimenti va invece inquadrato come ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e scrutinato separatamente.

Quanto alla parte ostensiva, il Tribunale ha riconosciuto l’interesse attuale e concreto della ricorrente, funzionale a proseguire il giudizio civile. La fattispecie rientra pienamente nell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui l’ordinamento riconosce una tutela preminente all’accesso defensionale, con valutazione di prevalenza operata ab origine dal legislatore rispetto agli interessi antagonisti. Tale preminenza prescinde dalla fondatezza nel merito delle ragioni da difendere e dalla rilevanza dei documenti ai fini del giudizio, non essendo rimessa all’Amministrazione né al giudice una valutazione anticipata su ammissibilità, influenza o decisività del documento (TAR Trentino-Alto Adige, sede di Trento, n. 20/2024).

È stato poi escluso ogni ostacolo concreto all’ostensione, ribadendosi che l’accesso difensivo non presuppone l’instaurazione o la pendenza di un giudizio, poiché la necessità della difesa implica logicamente la priorità della conoscenza degli elementi utili a decidere se agire e come costruire la strategia processuale (TAR Molise n. 61/2024; TAR Campania, sez. IV, n. 2176/2023).

Conseguentemente il diniego tacito è stato annullato e il Comune condannato a consentire l’accesso a quanto non ancora osteso entro trenta giorni. Il Tribunale ha soprasseduto sulla nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedervi su istanza della ricorrente in caso di mancata esecuzione. La domanda di accertamento del silenzio-inadempimento è stata invece dichiarata inammissibile, condividendo l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III n. 2401/2017) secondo cui dal giudizio sul diniego d’accesso esula la domanda sull’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso diverso dall’ostensione. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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