Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1136 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di cosa giudicata, non essendo stato opposto nei termini. Decorsi inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta non comporta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. All’accoglimento segue la condanna alle spese, comprensive di quelle accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto n. cron. 435/2020 del 05.03.2020, accoglieva il ricorso di due ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, della somma di € 1.100,85, oltre spese del procedimento liquidate in € 650,00 per compensi e € 55,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato al Ministero, non veniva eseguito. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..
Il TAR verifica poi il presupposto oggettivo dell’ottemperanza. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte, secondo gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 5-sexies legge n. 89/2001.
È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito. Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il TAR fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento. Nomina, per il caso di inerzia, quale commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Sul punto, il Collegio esclude la spettanza di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Da ultimo, all’accoglimento segue la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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