Azione di ottemperanza al giudicato e legittimazione per le spese (TAR Basilicata n. 428 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la domanda volta a ottenere la liquidazione delle spese processuali disposta direttamente in favore del difensore antistatario, e non della parte, è inammissibile per carenza di legittimazione attiva. L’inerzia dell’amministrazione debitrice integra palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, salvo che il debitore provi l’integrale adempimento anteriore alla notifica del ricorso, gravando su di lui il relativo onere. Accertata la perdurante inottemperanza, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al titolo nel termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e corresponsione della penalità di mora.
Il Fatto
Parte ricorrente propone azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma in suo favore, oltre accessori e spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 21 marzo 2024.
L’amministrazione non ha adempiuto al precetto giurisdizionale. La ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito depositando documentazione e, in camera di consiglio, ha rappresentato di avere chiesto gli estremi contabili per il pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il rispetto dei termini processuali previsti per l’azione di ottemperanza, segnatamente quelli di cui agli artt. 114, comma 1, e 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. Ha inoltre rilevato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Potenza.
Sul piano della legittimazione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, la domanda di esecuzione nella parte in cui la sentenza di condanna ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio direttamente in favore del difensore e non della parte ricorrente, richiamando un costante orientamento amministrativo.
Nel merito, la domanda è stata giudicata fondata nella parte ammissibile. Il Collegio ha qualificato l’inerzia dell’amministrazione come palese violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. Ha osservato che non risultava provato l’integrale adempimento anteriore alla notifica del ricorso e che l’onere della prova grava sul debitore, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento è rimasto dato incontestato.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, con riguardo alle sole spettanze della ricorrente, detratto quanto già eventualmente corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con spese a carico dell’amministrazione, e ha disposto la corresponsione della penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state integralmente compensate per parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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