Esclusione legittima per CCNL non equivalente e offerta non modificabile (TAR Veneto n. 296 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 11, commi 2-4, d.lgs. n. 36/2023 consente all’operatore economico di indicare in offerta un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché ne provi l’equivalenza delle tutele economiche e normative, onere che grava sul concorrente. La verifica della dichiarazione di equivalenza è condotta con le modalità dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 e partecipa della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. L’impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, clausole migliorative del contratto indicato dalla legge di gara, o il contratto stesso, è inammissibile perché indeterminato e contraddittorio rispetto alla dichiarazione di equivalenza, nonché idoneo a introdurre un elemento di variabilità dell’offerta economica. La successiva disponibilità ad applicare il contratto di gara, manifestata dopo l’esclusione, integra una modifica dell’offerta non consentita.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una gara europea indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di climatizzazione e idrico-sanitari, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare individuava il contratto collettivo applicabile nell’ambito del settore edilizia, consentendo ai concorrenti di indicare un CCNL differente purché garantisse tutele equivalenti.

La società ha dichiarato di applicare il CCNL multiservizi, affermandone l’equivalenza, e ha assunto l’impegno ad adottare le clausole migliorative dei contratti indicati dalla stazione appaltante. Dopo essere risultata prima in graduatoria, è stata esclusa all’esito della verifica di anomalia, per non aver dimostrato l’equivalenza delle tutele. La società ha chiesto alla stazione appaltante di revocare l’esclusione, offrendosi di applicare uno dei contratti del settore edilizia; l’istanza è rimasta senza riscontro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 11 d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di indicare negli atti di gara il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto e ammette l’indicazione di un contratto diverso solo a fronte di tutele equivalenti. L’alternatività delle due opzioni è confermata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui l’onere di provare l’equivalenza ricade sull’operatore economico.

La verifica della dichiarazione si svolge con le modalità dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, sicché le acquisizioni giurisprudenziali in tema di anomalia dell’offerta si estendono al giudizio di equipollenza. Ne deriva che la valutazione è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, senza sostituzione del giudizio amministrativo.

Nel caso concreto l’impegno della concorrente ad applicare clausole migliorative dei contratti indicati dalla stazione appaltante è giudicato privo di effetti: è indeterminato, non individua gli istituti né il contratto di riferimento, è contraddittorio rispetto alla dichiarazione di equivalenza e implicherebbe l’applicazione pro quota di due contratti ai medesimi lavoratori. La scelta del contratto collettivo incide sui costi della manodopera e costituisce elemento essenziale dell’offerta, che deve essere certo e determinato già in fase di gara.

La successiva disponibilità ad applicare il contratto del settore edilizia, manifestata dopo l’esclusione, è qualificata come inammissibile modifica dell’offerta, in violazione della par condicio. Il Collegio rileva inoltre che l’applicazione dei costi orari dei contratti di gara comporterebbe un sensibile aumento del costo del lavoro, erodendo l’utile di impresa e rendendo incongrua l’offerta.

Le censure sulle modalità dell’istruttoria sono respinte: le plurime richieste di chiarimenti non integrano aggravamento procedimentale, ma riflettono un’analisi approfondita e la garanzia del contraddittorio, essendo i riscontri della concorrente risultati incompleti. Quanto al merito, il giudizio di non equivalenza non richiede piena identità tra i contratti, ma tutele sostanzialmente omogenee; il provvedimento ha esaminato analiticamente gli istituti divergenti — lavoro supplementare, part time, festività soppresse, periodo di prova, comporto, maternità, permessi retribuiti, bilateralità — concludendo con un giudizio di sintesi. L’allegato I.01 è applicabile in virtù del tempus regit actum. Infine, la scelta dei contratti del settore edilizia non è irragionevole, avuto riguardo all’oggetto dell’affidamento e alla necessità della certificazione SOA. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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