Sottoscrizione del solo Presidente e motivazione numerica nelle prove concorsuali (Cons. Stato n. 1136 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la circostanza che il verbale conclusivo delle prove sia sottoscritto dal solo Presidente della commissione non integra, di per sé, un vizio di illegittimità dell’atto, né dimostra la mancata partecipazione collegiale alla valutazione, incombendo su chi la deduce l’onere di provare il contrario. La votazione numerica espressa dalla commissione è idonea a rappresentare la motivazione del giudizio sulle prove sostenute dal candidato, anche in presenza di una griglia di criteri. La discrasia tra il punteggio affisso in bacheca e quello risultante dalla griglia di valutazione è irrilevante ove il candidato non superi la prova di resistenza, difettando l’interesse concreto all’impugnazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere una soglia di sufficienza significativa, funzionale alla qualità della selezione, senza che ciò integri violazione del principio di parità di accesso all’impiego pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per la classe di concorso A060 Calabria. Non ha conseguito un punteggio utile al superamento delle prove orali e pratiche del 13 settembre 2022. Ha impugnato davanti al TAR Lazio gli esiti delle prove e, con motivi aggiunti, le graduatorie di merito.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. Ha ritenuto, tra l’altro, che la sottoscrizione del solo Presidente dell’atto finale non fosse contestabile senza querela di falso, che la discrasia tra punteggio affisso e griglia fosse irrilevante per difetto di prova di resistenza e che la soglia di 70/100 rientrasse nella discrezionalità del legislatore. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza, deducendo la nullità per omessa integrazione del contraddittorio e la illegittimità delle valutazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, per la loro connessione e portata dirimente. Quanto alle irregolarità della sottoscrizione, ritiene condivisibile la decisione del primo giudice. La circostanza che l’atto finale risulti sottoscritto dal solo Presidente non concretizza, di per sé, un profilo di illegittimità. L’appellante muove, sul punto, deduzioni generiche: suppone che la mancanza delle sottoscrizioni degli altri componenti disveli la mancata partecipazione collegiale, senza però dimostrarlo.
Sulla discrasia tra il punteggio della prova pratica affisso in bacheca, pari a 70, e quello della griglia di valutazione, pari a 72, il Collegio condivide la sentenza impugnata. Il ricorrente non supererebbe comunque la prova di resistenza, sicché non si realizza un interesse specifico e concreto all’impugnazione. La statuizione sulla votazione numerica va poi riaffermata: essa è di per sé sufficiente a rappresentare la motivazione delle valutazioni sull’esito delle prove.
Quanto al computo della media tra le votazioni delle diverse prove, il Collegio condivide il rilievo del primo giudice sull’ampia discrezionalità del legislatore nel prevedere una soglia significativa, finalizzata a garantire la qualità della selezione. Le censure di incostituzionalità della norma che introduce la soglia di 70/100 perdono così consistenza. Il secondo e il terzo motivo sono respinti.
Sul quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, il Collegio richiama il principio, ribadito nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la statuizione sulle spese rientra nell’esercizio ampiamente discrezionale del giudice. Nel caso di specie il primo giudice ha compiutamente motivato. L’appello avverso le spese è insindacabile, salvo l’ipotesi della condanna della parte totalmente vittoriosa o della manifesta irrazionalità, che non ricorrono.
L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado; il primo motivo resta assorbito per la sua soccombenza sostanziale. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti appellate costituite.
Nota della Redazione
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