Maggiorazioni tariffarie IRCCS e quote non assegnate non ridistribuibili (TAR Lombardia n. 1136 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delle maggiorazioni tariffarie disciplinato dall’art. 27-bis della l.r. Lombardia n. 33/2009, il finanziamento è predefinito nel suo ammontare complessivo e ripartito secondo la natura pubblica o privata dell’erogatore, con un tetto distinto per ciascun comparto. La quota di finanziamento che non risulti assegnata per accertata carenza dei requisiti essenziali in capo ad alcuni richiedenti non deve essere ridistribuita tra le strutture ammesse, ma resta nella disponibilità del sistema. La relativa direttiva regionale, adottata a valle di istruttoria e di parere dell’Agenzia di controllo, costituisce espressione di un criterio non irragionevole, perché evita che un erogatore consegua un incremento non legato alla qualità delle proprie performance ma alla carenza di requisiti altrui. Ove tale direttiva non sia impugnata, la sua legittimità non può essere rimessa in discussione in via indiretta attraverso la censura del provvedimento applicativo.
Il Fatto
La società ricorrente agisce quale ente unico gestore di due strutture sanitarie private accreditate e a contratto con il servizio sanitario regionale. Per l’esercizio 2018 chiede l’incremento tariffario previsto dall’art. 27-bis della l.r. n. 33/2009 per l’attività di ricerca e di didattica. La Regione riconosce i presupposti e, con decreto dirigenziale del 31.7.2019, colloca la struttura nella fascia di complessità più elevata, liquidando a saldo poco meno di tre milioni e mezzo di euro.
L’importo risulta però inferiore a quello atteso. Dall’accesso agli atti la società rileva che a tutte le strutture private è stato applicato un abbattimento del 24% rispetto ai valori indicati come spettanti, in ragione della separazione dei fondi operata dalla delibera regionale n. 7600/2017. Propone quindi ricorso articolato in sette motivi, investendo gli atti presupposti e il provvedimento applicativo. In corso di causa dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse sui primi cinque motivi e insiste sui soli motivi sesto e settimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte e, richiamando il principio dispositivo che informa il giudizio amministrativo e i precedenti Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 714 del 1999, dichiara il ricorso improcedibile in parte qua. La rinuncia del difensore a singoli motivi non richiede dichiarazione della parte, essendo rimessa al prudente apprezzamento del difensore la scelta del mezzo più idoneo.
Passando ai motivi residui, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 13, comma 15, della l.r. n. 31/1997 prevede un fondo per la remunerazione delle funzioni non tariffabili; l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 ne fissa il criterio del costo standard. L’art. 27-bis introduce la maggiorazione per le strutture convenzionate con le facoltà di medicina come sedi didattiche, con tetto del 25% per le strutture e del 19% per gli IRCCS, e demanda alla Giunta la determinazione del finanziamento annuale nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario di sistema.
In attuazione della delibera n. 350/2010 sono emerse incertezze sul tetto complessivo di finanziamento. Investita dell’istruttoria, l’Agenzia di controllo ha reso parere, condiviso dalla Direzione Welfare. La Regione ha quindi impartito direttive, tra cui quella secondo cui, in caso di esclusione di alcuni erogatori per carenza di requisito essenziale, la quota non assegnata non viene ridistribuita ma resta nella disponibilità del sistema. Tali direttive, contenute nella DGR n. 1153/2019, non sono state impugnate.
Il Collegio osserva che il quadro sinottico documenta l’esclusione di due strutture per difetto dei requisiti. La quota corrispondente è rimasta correttamente nella disponibilità del sistema. L’importo riconosciuto al comparto privato risulta così coerente con lo stanziamento per il 2018 e con gli abbattimenti non più contestati. La diversa lettura proposta dalla ricorrente non trova fondamento letterale nel testo della delibera, che enuncia in modo inequivocabile la regola del congelamento. Accoglierla condurrebbe all’esito opposto, cioè a una redistribuzione proporzionale della quota non assegnata.
Quanto all’argomento sull’abbattimento del 24% mantenuto a fronte del congelamento, il Tribunale rileva che la sua legittimità non è più in discussione dopo la rinuncia ai primi cinque motivi. Gli importi sono conseguenza di un criterio distinto, legittimo e non contestato. I motivi sesto e settimo sono quindi infondati e il ricorso, per il resto, respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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