Discarico dell’agente contabile e irregolarità sanata dalla quadratura del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 113 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il deposito tardivo del conto ricompilato non determina di per sé il rigetto del discarico. Quando il livello di analiticità dei documenti consente al giudice di avere piena contezza della gestione e le scritture risultano quadrate, la mancata restituzione dell’anticipazione entro l’esercizio, con formazione di residui poi riversati in Tesoreria, integra una mera irregolarità sanata. In assenza di ammanchi e di evidenti e non prescritti profili di responsabilità, il conto ricompilato va approvato e l’agente contabile discaricato ai sensi dell’art. 148 cod. proc. cont.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo all’esercizio 2017 di un agente contabile della Regione Veneto. Con precedente sentenza-ordinanza n. 228/2019, all’esito dell’udienza del 27 giugno 2019, la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso l’agente al discarico, ordinando la ricompilazione dell’intera gestione e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro, la Regione trasmetteva tramite portale il conto ricompilato e la documentazione richiesta il 7 agosto 2020, dunque tardivamente. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 il relatore ha riferito oralmente sul conto, rilevandone la regolarità sostanziale ad eccezione del profilo della restituzione dell’anticipazione oltre la chiusura dell’esercizio. Il P.M. ha confermato le valutazioni del relatore.
La Motivazione della Corte
Il primo passaggio argomentativo riguarda il deposito tardivo del conto ricompilato. La Corte non ne fa un autonomo motivo di rigetto: la circostanza viene rilevata dal relatore ma non assume valore ostativo, perché la Sezione si concentra sulla sostanza della gestione ricostruita.
Il collegio valorizza il livello di analiticità dei documenti depositati. Il conto, redatto secondo le indicazioni della DGVR n. 2440/2002 e articolato in un conto di sintesi e in un conto analitico, ha consentito di avere contezza della gestione con riferimento alle singole operazioni svolte dagli agenti, principale e secondario. La mancata compilazione di un autonomo sub conto descrittivo da parte dell’agente sostituto non ha impedito la ricostruzione delle poste.
La Corte esamina poi il profilo di irregolarità. Il fondo economale è stato gestito mediante apertura di credito presso il Tesoriere; alla chiusura dell’esercizio non risultano pagamenti in sospeso; è residuato un fondo cassa non utilizzato, riversato in Tesoreria il 10 aprile 2018, oltre la chiusura dell’esercizio. Da ciò deriva la formazione di residui per la mancata restituzione dell’anticipazione entro l’esercizio, ma la restituzione ha consentito la quadratura delle scritture del conto.
Su questa base il collegio esclude la sussistenza di ammanchi e ritiene non ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente. La gestione, pur segnata dal profilo di irregolarità formale, appare regolare nel merito; il conto ricompilato è stato peraltro parificato in via amministrativa.
La Sezione approva dunque il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2017, con integrale compensazione quanto alle spese. Il principio che emerge è che l’irregolarità del conto non si traduce automaticamente in responsabilità: occorre verificare se la documentazione consenta la ricostruzione analitica della gestione e se il saldo risulti quadrato, restando la tardività del deposito un dato privo di autonoma efficacia preclusiva.
Nota della Redazione
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