Parificazione contabile da parte dell’agente contabile e improcedibilità del controllo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 225 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il conto giudiziale la cui parifica sia stata effettuata dal medesimo agente contabile che ha reso e sottoscritto il conto. La sottoscrizione del conto da parte del sindaco non equivale alla parifica, che costituisce un atto distinto e autonomo ai sensi dell’art. 140 c.g.c.. La parifica deve essere resa da un soggetto dell’amministrazione estraneo alla gestione, al fine di garantire il controllo interno sulla corrispondenza del conto con le scritture contabili dell’ente. In assenza di tale alterità, il conto è improcedibile e deve essere nuovamente compilato dall’agente contabile e presentato all’amministrazione per il controllo e la conseguente parifica.
Il Fatto
Un agente contabile, nella qualità di economo di un Comune, depositava presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, sottoscritto digitalmente e munito del visto di regolarità del sindaco pro tempore. Tuttavia, il conto risultava essere stato parificato con determinazione del medesimo agente contabile, il quale rivestiva anche il ruolo di responsabile dell’area finanziaria dell’ente.
Il magistrato istruttore rilevava l’irregolarità del conto, contestando nel merito la presenza di spese non adeguatamente documentate per un importo complessivo di euro 841,03. Con decreto presidenziale veniva determinata la somma dovuta dall’agente contabile. Quest’ultimo, con memoria, eccepiva in via preliminare la prescrizione dell’azione di responsabilità, chiedendo in subordine la declaratoria di regolarità del conto con discarico e, in ulteriore subordine, l’azzeramento o la riduzione dell’addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che il conto debba essere dichiarato improcedibile, in quanto l’agente contabile aveva depositato il conto giudiziale da lui sottoscritto, munito della sottoscrizione del sindaco, ma aveva contestualmente depositato anche la relativa parifica, firmata solo dall’agente contabile stesso.
La sentenza chiarisce che la sottoscrizione del sindaco afferisce al conto giudiziale e non alla parifica, la quale costituisce un elemento proprio ed espressamente indicato dall’art. 140 c.g.c.. Ne consegue che non vi è alcuna alterità tra l’agente contabile che deposita il conto e il soggetto che ha proceduto alla parifica, venendo meno il prescritto controllo interno sulla corrispondenza del conto con le scritture contabili dell’ente.
La Corte rileva che la circostanza che l’agente contabile risulti sottoscrittore sia del conto, del quale assume la paternità, sia del distinto atto di parifica, non consente di configurare la presenza del controllo richiesto dalla legge, determinando l’improcedibilità del conto. Il Collegio evidenzia, infine, che i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati dall’agente contabile e presentati all’amministrazione per il controllo e la conseguente parifica, e da quest’ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c..
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Nota della Redazione
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