Cessazione della materia del contendere e stabilizzazione dell’ammissione universitaria (TAR Molise n. 113 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare al privato alcuna utilità ritraibile dalla pronuncia di merito. In materia di accesso ai corsi universitari, la prolungata e proficua frequenza del corso, consentita dall’amministrazione ben oltre la tutela cautelare, determina la stabilizzazione degli effetti dell’ammissione e la sostanziale ritrattazione degli atti sfavorevoli. Il superamento degli esami comprova il soddisfacimento dell’esigenza formativa e rende irretrattabile il risultato conseguito, in linea con il principio di conservazione degli atti giuridici e con l’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno professionale.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un ateneo estero ma dell’Unione europea, presentava domanda di trasferimento ad anni successivi al primo presso l’Università degli Studi del Molise per l’a.a. 2020/2021. All’esito della procedura non si collocava in posizione utile nella graduatoria del 13 ottobre 2020 e l’ateneo le comunicava il rigetto dell’istanza con nota del 5 dicembre 2020.

La candidata impugnava quindi le graduatorie, il bando e gli atti connessi, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’ammissione in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 29/2021, ma il Consiglio di Stato disponeva l’ammissione con riserva e, a seguito dell’immatricolazione, dichiarava l’improcedibilità dell’appello cautelare. Nelle more la ricorrente raggiungeva il sesto anno del corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha allegato l’avvenuta iscrizione della ricorrente al sesto anno per l’a.a. 2023/2024, documentando immatricolazione ed esami superati, e ha dedotto la cessazione della materia del contendere. Analoga richiesta di stabilizzazione definitiva degli effetti favorevoli proveniva dalla ricorrente.

Il Tribunale richiama la nozione consolidata dell’istituto: la cessazione opera quando una successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, così che non residui alcuna utilità dalla pronuncia di merito. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato.

Nel caso concreto l’ammissione risulta avvenuta senza riserve di sorta. La ricorrente ha poi proseguito con successo il percorso di studio, è stata iscritta agli anni successivi, ammessa a sostenere e superare decine di esami, fino alla sostanziale conclusione del corso, senza che l’ateneo abbia mai opposto ostacoli legati a penuria di risorse o spazi formativi. Ciò consente di ritenere stabilizzati gli effetti dell’iscrizione, ben al di là della tutela cautelare accordata in appello.

Il Collegio valorizza la giurisprudenza amministrativa richiamata: la condotta univoca dell’amministrazione, che ha consentito la frequenza dell’intero programma accademico, integra una sostanziale ritrattazione degli iniziali atti sfavorevoli. La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato conferma che, a distanza di anni dall’ammissione, l’interesse sostanziale è soddisfatto dalla positiva valutazione del percorso accademico, non essendo ravvisabile alcun interesse delle amministrazioni all’invalidazione del percorso compiuto. Il superamento degli esami comprova la realizzazione dell’esigenza formativa e il permanere degli effetti giuridici si pone in linea con il principio di conservazione degli atti giuridici, oltre che con l’interesse pubblico al fabbisogno professionale richiamato dall’art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 264/1999.

Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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