Nesso causale escluso tra schwannoma e esposizione a uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 239 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della conseguente pensione privilegiata, il ricorrente deve provare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e le modalità del servizio prestato. La mera allegazione di un’esposizione a fattori di rischio durante missioni internazionali non è sufficiente, se la patologia insorge a distanza di anni e non presenta postumi clinicamente apprezzabili. Il giudice può fondare il giudizio di esclusione del nesso causale sugli elementi clinici e anamnestici emergenti dalla documentazione prodotta, anche in assenza di una classificazione della patologia. La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dal comportamento processuale dell’amministrazione.

Il Fatto

Un militare dell’Esercito, arruolato nel 1999, ha svolto missioni internazionali in Bosnia, Kosovo e Afghanistan tra il 2001 e il 2004. Nel settembre 2008 una sindrome ansioso-depressiva aveva determinato la sua riforma dal servizio. Nel 2012 gli è stato diagnosticato uno schwannoma, per il quale è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Il ricorrente, sostenendo di essere stato esposto a uranio impoverito durante le missioni, ha impugnato il duplice diniego contenuto nel decreto ministeriale n. 140 del 13 luglio 2015, che aveva negato la dipendenza da causa di servizio dello schwannoma e la correlativa pensione privilegiata. Ha quindi domandato il riconoscimento della dipendenza causale e la concessione del trattamento pensionistico in quarta categoria. Il Ministero della Difesa, dopo aver revocato il primo decreto con il n. 532 del 4 aprile 2024, ha confermato il rigetto dell’istanza; l’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha preliminarmente delimitato l’oggetto della domanda attorea, escludendo la patologia psichiatrica. Questa, infatti, non è contemplata dalle conclusioni del ricorso e non è stata oggetto di alcuna istanza amministrativa: l’istanza pervenuta al Ministero riguarda esclusivamente lo schwannoma, ed è a tale istanza che si riferiscono i decreti n. 140/2015 e n. 532/2024.

Nel merito, il giudice ha rilevato che allo schwannoma non è stata ascritta alcuna classificazione, verosimilmente per il carattere benigno della forma tumorale. La documentazione prodotta dal ricorrente evidenzia come l’intervento sia avvenuto il 5 novembre 2012, a distanza di otto anni dall’ultima missione internazionale, e come all’anamnesi lo stesso avesse dichiarato un forte tabagismo.

La Corte ha inoltre valorizzato la preesistenza di altre problematiche: le patologie alle ginocchia, risalenti a un infortunio del luglio 2007, e quelle lombo-sacrali, pregresse di quasi un lustro rispetto all’intervento. Da ciò ha tratto la conclusione che gli asseriti postumi dello schwannoma equivalessero in realtà a peculiarità cliniche ben più risalenti nel tempo.

Pertanto, quand’anche si prescindesse dal tabagismo, il giudice ha ritenuto di escludere ragionevolmente la dipendenza da causa di servizio del tumore benigno, privo di postumi clinicamente apprezzabili. La domanda attorea è stata così rigettata nel merito.

Nonostante la totale infondatezza della pretesa, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti, in ragione del ripensamento del Ministero sulla tempestività dell’istanza del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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