Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: termine e commissario ad acta (TAR Puglia n. 113 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di cosa giudicata. Decorso infruttuosamente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. Il commissario ad acta nominato per l’ulteriore adempimento non ha diritto a compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. All’accoglimento segue la condanna dell’ente alle spese, comprensive di quelle vive accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il ricorso proposto ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di € 2.000,00, oltre spese liquidate in € 500,00 per compensi ed € 100,00 per spese, con accessori di legge.

Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato, previa dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto.

Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il Tribunale rileva che è decorso infruttuosamente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

È parimenti decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito, dunque, va sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina, fin da ora, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Non è dovuto alcun compenso specifico, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna dell’ente alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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