Emersione dal lavoro irregolare: onere di integrazione documentale e silenzio del richiedente (TAR Marche n. 113 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, il rigetto della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 è legittimo quando il richiedente non dia riscontro alle richieste di integrazione documentale avanzate dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria. L’invio del preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 soddisfa l’onere procedimentale, anche quando la notifica si perfezioni per compiuta giacenza o l’interessato risulti irreperibile all’indirizzo dichiarato. Non è configurabile alcun obbligo dell’Amministrazione di elencare analiticamente i documenti mancanti, quando le modalità di presentazione e l’elenco degli atti necessari risultino dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La mancata produzione in giudizio della documentazione attestante il possesso dei requisiti conferma l’infondatezza delle censure.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, presentava in data 8.08.2020, per il tramite della propria datrice di lavoro, una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva l’istanza con decreto del 26 agosto 2021, notificato a seguito di accesso il 28.09.2022, rilevando la mancata ottemperanza alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata via email il 7.04.2021 e reiterata con preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.

La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della documentazione richiesta e la violazione dell’art. 10 bis, sul presupposto che, se informata, avrebbe potuto produrre spontaneamente gli atti necessari. L’istanza cautelare era respinta dalla Sezione Prima con ordinanza n. 16 del 12.01.2023, per difetto di fumus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal motivo posto a fondamento del diniego: la pratica era priva della documentazione necessaria e il datore di lavoro non aveva riscontrato le richieste di integrazione, non ritirando la raccomandata inoltrata dall’Amministrazione. Tale circostanza è ritenuta incontestata, con le conseguenze previste dall’art. 115 c.p.c.

Il Tribunale ricostruisce analiticamente l’iter istruttorio: la richiesta di integrazione del 12.04.2021 era stata inviata agli indirizzi email indicati dagli interessati in sede di presentazione dell’istanza ed era rimasta inevasa, pur contenendo l’avvertenza del rigetto in caso di mancata allegazione entro dieci giorni. In luogo del rigetto immediato, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 mediante raccomandata a.r., sia al datore di lavoro sia alla ricorrente. Le notifiche sono state restituite per compiuta giacenza e la ricorrente è risultata irreperibile all’indirizzo indicato come domicilio.

Quanto alla censura sulla individuazione dei documenti necessari, la sentenza ravvisa un disinteresse della parte nel coltivare la pratica: durante il procedimento la ricorrente o la datrice di lavoro avrebbero potuto attivare un’interlocuzione con l’Amministrazione, anche mediante istanza di accesso. Il Collegio ritiene pertanto inconferente la doglianza sulla mancata elencazione analitica degli atti mancanti, poiché modalità ed elenco erano desumibili dal decreto ministeriale del 27 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020.

Il Tribunale valorizza inoltre un elemento di fatto decisivo: l’indirizzo presso cui la ricorrente è risultata irreperibile coincide con quello indicato al TAR in sede di istanza di gratuito patrocinio. Ne consegue l’esclusione di qualsiasi errore dell’Amministrazione nell’individuazione della sede ove rintracciarla. Né in giudizio è stata depositata documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal predetto d.m.

Su tali basi il ricorso è respinto e tutte le censure sono dichiarate infondate. Il Collegio conferma la reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio per le medesime ragioni espresse dalla Commissione competente e dispone la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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