Annullamento dei benefici CAR limitato alla difformità rilevante (TAR Lazio n. 14445 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dei benefici e la richiesta di restituzione dei Titoli di Efficienza Energetica emessi per un’unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) presuppongono che la difformità accertata sia rilevante, cioè abbia avuto effetti sulla produzione dell’intero anno di rendicontazione. La decadenza integrale può essere disposta solo in presenza di documenti non veritieri o di dichiarazioni false e mendaci, non anche quando la difformità derivi da temporanei malfunzionamenti dei sistemi di misurazione, non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell’operatore. In tale ultima ipotesi trova applicazione il comma 4 dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011, che impone la sospensione dell’incentivazione fino al ripristino degli strumenti, senza legittimare la revoca retroattiva della qualifica. La domanda risarcitoria resta soggetta all’onere rigoroso di prova, ex art. 2697, comma 1, c.c., di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’unità di cogenerazione denominata “Ospedale Trieste”, aveva ottenuto per gli anni 2013 e 2014 il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e la conseguente emissione di Titoli di Efficienza Energetica di tipo II. All’esito di un procedimento di controllo avviato ai sensi dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) accertava il malfunzionamento del gruppo di misura dell’energia termica recuperata sotto forma di acqua surriscaldata per alcuni mesi del biennio, rilevando che il dato non era stato misurato ma ricostruito dall’operatore. Con due distinti provvedimenti, il GSE disponeva l’annullamento integrale dei benefici per le annualità 2013 e 2014 e il recupero di n. 697 Titoli, per un importo di Euro 72.920,14. La società impugnava gli atti, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e l’erronea applicazione dell’art. 11 del D.M. 2011, e avanzava domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto preliminarmente l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente per attendere l’esito del riesame richiesto al GSE, osservando che tale istanza costituiva l’avvio di un autonomo procedimento e non incideva sull’interesse alla caducazione dei provvedimenti impugnati, anche in considerazione delle finalità di celerità proprie delle udienze di smaltimento dell’arretrato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure. Richiamato il quadro normativo del D.M. 5 settembre 2011, il giudice ha evidenziato la distinzione tra il comma 3 dell’art. 11, che sanziona con l’annullamento integrale le difformità rilevanti o le condotte fraudolente, e il comma 4, che disciplina le ipotesi di carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione, prevedendo la sospensione dell’incentivazione fino al completamento delle modifiche necessarie, senza possibilità di recupero temporale.
Nel caso di specie, il malfunzionamento aveva interessato periodi circoscritti e individuati — sei mesi complessivi su ventiquattro — e la difformità non aveva inciso sul superamento della soglia minima del PES richiesta per il riconoscimento della qualifica CAR. La Corte ha inoltre escluso che la condotta della società potesse essere assimilata alla presentazione di documenti non veritieri o di dichiarazioni false e mendaci: l’operatore aveva collaborato nel procedimento di verifica, relazionando puntualmente sui guasti, sulle apparecchiature sostituite e sui dati misurati, e aveva adottato criteri ricostruttivi solo come rimedio a misurazioni temporaneamente indisponibili.
Alla luce della giurisprudenza citata, il TAR ha concluso che la decadenza avrebbe dovuto essere limitata all’eventuale eccedenza riscontrata, mentre l’annullamento integrale dei benefici e la revoca retroattiva della qualifica risultavano sproporzionati e illegittimi. Annullati i provvedimenti impugnati, il Collegio ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendola formulata in modo generico e priva della prova del danno e del nesso causale, e ha compensato le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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