Legittima l’interdittiva antimafia fondata su rapporti familiari e cointeressenze (TAR Emilia-Romagna n. 5 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva presuppone una valutazione discrezionale dell’Autorità prefettizia circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, accertabile secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, fondato sulla regola del “più probabile che non” e non su un giudizio di certezza processuale penale. Gli elementi indiziari vanno valutati in modo unitario e non atomistico, sicché ciascuno di essi assume valore nel collegamento con gli altri. In tema di criminalità di stampo ‘ndranghetistico, caratterizzata da struttura clanica fondata sui nuclei familiari, i rapporti di parentela e di affinità dei soggetti legati all’impresa con esponenti della consorteria possono sostenere la prognosi di permeabilità mafiosa, senza che rilevi l’assenza di indagini o condanne penali a carico dell’amministratrice. Il mancato ricorso alla prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 è giustificato quando il quadro indiziario esclude la natura meramente occasionale dell’agevolazione.
Il Fatto
Una società impugna davanti al TAR Emilia-Romagna l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 89 bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, con cui si informava l’impresa della sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose. Il provvedimento si fonda su plurimi elementi: i precedenti penali e di polizia del coniuge convivente dell’amministratrice, la titolarità di quote in altre società, le frequentazioni con soggetti gravitanti in una consorteria ‘ndranghetistica, il profilo del fratello socio di minoranza, i rapporti di parentela e affinità con esponenti criminali e le cointeressenze economiche con imprese attinte da misure di prevenzione.
La ricorrente contesta il giudizio inferenziale della Prefettura e l’omessa considerazione della misura della prevenzione collaborativa. Si costituiscono il Ministero dell’Interno, la Prefettura e il Comune di Reggio Emilia, che chiede l’estromissione per difetto di legittimazione passiva. L’istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza n. 109 del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione pregiudiziale del Comune, non risultando impugnato alcun atto comunale, ed esamina il merito rigettando il ricorso. Muovendo dai principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che il pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi di attendibile verosimiglianza basata su indizi gravi, precisi e concordanti.
La fattispecie è di pericolo, finalizzata a prevenire un evento non necessariamente attuale o verificatosi, purché desumibile da elementi non immaginari o aleatori. Punto centrale è il criterio di valutazione: gli indizi vanno letti in modo unitario, così che le singole risultanze acquistino valenza nel loro collegamento reciproco.
Il TAR valorizza la specificità della criminalità ‘ndranghetistica, strutturata secondo un modello clanico fondato sui nuclei familiari. In tale contesto i rapporti di parentela e di affinità — del coniuge convivente e del fratello socio — con soggetti contigui alla consorteria, uniti ad altri elementi, sostengono la prognosi di permeabilità. Irrilevante è la mancanza di indagini o condanne penali a carico dell’amministratrice, potendo gli elementi posti a base dell’informativa essere anche non penalmente rilevanti.
Quanto alla prevenzione collaborativa, il Collegio ritiene non irragionevolmente valutata, seppure implicitamente, la non ricorrenza dell’agevolazione occasionale, emergendo dagli atti un quadro che rivela la tendenziale stabilità dei legami accertati. Infondate sono le censure di contrarietà alla C.E.D.U.: la limitazione è circoscritta ai rapporti con la pubblica amministrazione e non impedisce all’impresa di operare con i privati. La questione di costituzionalità è già stata ritenuta manifestamente infondata dal Consiglio di Stato n. 5480 del 2018, inconferente essendo il richiamo alla sentenza De Tommaso c/Italia, riferita alle misure di prevenzione personali. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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