Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse su atti satisfattivi (TAR Marche n. 113 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando gli atti impugnati non sono stati annullati né colpiti da contrarius actus, ma risultano superati da atti successivi satisfattivi per il ricorrente. In tale ipotesi la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., prevale sulla cessazione della materia del contendere, che presuppone il venir meno dell’interesse per fatti estintivi del rapporto. La richiesta di definizione in rito di una parte non vincola il giudice rispetto alla qualificazione giuridica del sopravvenuto: opera il principio dispositivo che regge il processo amministrativo. Restano estranei alla fattispecie i principi dell’Adunanza plenaria n. 8/2022, riferiti all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e non all’art. 35 here in rilievo. La definizione in rito consente la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato e depositato, i provvedimenti con cui il Dirigente del Servizio competente della Provincia ha indetto la conferenza di servizi istruttoria sul progetto di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 11/2019 e dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti indicati in epigrafe e dei presupposti.
Nel corso del giudizio si sono costituite la Provincia e le parti controinteressate. Con memoria del 7 ottobre 2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che nella seduta decisoria conclusiva la Provincia ha negato alla società il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico. L’Amministrazione ha chiesto la sopravvenuta carenza di interesse; la controinteressata ha chiesto l’improcedibilità o la cessazione. Il Comune, formalmente controinteressato ma sostanzialmente cointeressato, ha contrastato l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella qualificazione del sopravvenuto. Gli atti impugnati non sono stati travolti da un contrarius actus: sono stati superati da atti successivi che soddisfano l’interesse sostanziale della ricorrente. Da qui la preferenza per la sopravvenuta carenza di interesse e, quindi, per l’improcedibilità, rispetto alla cessazione della materia del contendere.
La richiesta della ricorrente di definizione in rito non vincola il giudice. L’opposizione del Comune non trova accoglienza, in forza del principio dispositivo che regge il processo amministrativo: il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5832 del 2007 e Cons. Stato, sez. II, n. 1781 del 2022.
Il Collegio precisa inoltre il perimetro dei precedenti invocati: i principi dell’Adunanza plenaria n. 8/2022 operano sull’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non sulla disposizione qui applicabile, cioè l’art. 35 cod. proc. amm.. La definizione in rito rientra dunque nel paradigma dell’improcedibilità.
Quanto all’interesse, l’iniziativa della ricorrente è valutata come sopravvenuta carenza, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con richiamo a TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 2452 del 2021. Il ricorso è pertanto improcedibile. Le spese sono compensate per la definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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