Container e depositi su area a verde di salvaguardia integrano nuova costruzione (TAR Lombardia n. 113 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I manufatti leggeri, quali containers e cisterne, utilizzati con carattere di continuità come depositi e magazzini, integrano gli interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e necessitano del previo titolo edilizio, non rilevando la precarietà strutturale o l’amovibilità ove difetti un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti. La loro destinazione produttiva è incompatibile con la destinazione a verde urbano di salvaguardia impressa all’area dagli strumenti di pianificazione, che ne esclude l’ammissibilità. Il Comune, concluso il procedimento di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, è tenuto ad adottare i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori quali atti vincolati, non residuando margini di discrezionalità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e gestori di attività economiche nel comparto produttivo artigianale di completamento di un Comune, lamentano l’uso del mappale 817 — area destinata a verde di salvaguardia — quale deposito di cisterne, containers, rimorchi e trattrici. L’area era stata inclusa nel piano delle alienazioni e venduta a un trust, con previa modifica della destinazione da “Verde di Arredo” a “Verde Urbano di Salvaguardia”. Una precedente variante urbanistica, che avrebbe consentito il deposito automezzi, era stata annullata dal TAR e la decisione confermata in appello.

Sollecitato il ripristino della destinazione, il Comune avviava il procedimento di vigilanza edilizia e, all’esito del sopralluogo, comunicava di non aver adottato alcun provvedimento, non essendo state realizzate opere in contrasto con la destinazione urbanistica. I ricorrenti impugnavano tale nota, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la natura dell’atto impugnato. Benché la nota affermi di non aver adottato alcun provvedimento, essa ha natura provvedimentale e non interlocutoria: costituisce l’atto con cui l’amministrazione ha concluso il procedimento di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, ritenendo insussistenti i presupposti delle misure sanzionatorie.

Nel merito, il mappale ricade pacificamente tra le aree destinate a verde urbano di salvaguardia e mitigazione, disciplinate dall’art. 21 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Si tratta di aree “cuscinetto”, inserite per fungere da filtro separatore tra insediamenti produttivi. La norma ammette la sola edificazione di autorimesse pertinenziali, piccoli locali per attrezzi entro 20 mq e attrezzature per il gioco, escludendo ogni altra nuova costruzione.

Dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica risulta che ampie porzioni del mappale ospitano cisterne, containers di varie dimensioni, rimorchi e trattrici funzionali all’attività di autotrasporto della società affittuaria, riconducibile ai medesimi soggetti titolari del trust. La situazione è confermata a distanza di anni, anche all’attualità.

Richiamando l’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, il TAR ricorda che sono nuove costruzioni anche i manufatti leggeri utilizzati come depositi e magazzini. La giurisprudenza citata (TAR Milano n. 2578 del 2022, TAR Salerno n. 1 del 2019, TAR Ancona n. 608 del 2016, TAR Parma n. 384 del 2016) impone il criterio funzionale: la precarietà strutturale non basta se manca un uso temporaneo e contingente.

I manufatti in questione, utilizzati con carattere di continuità, alterano in modo permanente lo stato dei luoghi e necessitavano di titolo edilizio. Soprattutto, hanno destinazione produttiva incompatibile con il verde di salvaguardia. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto. Quale effetto conformativo, il Comune dovrà adottare i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori, quale atto vincolato, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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