Sanzione per inottemperanza alla demolizione è atto vincolato anche nel quantum (TAR Sicilia n. 2097 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di opere abusive realizzate su suoli gravati da vincolo di inedificabilità, l’ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura di atto vincolato sia nell’an sia nel quantum. L’Amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale nella quantificazione dell’importo, che deve essere determinato nella misura massima edittale. La previsione di una sanzione pecuniaria parallela all’acquisizione gratuita del manufatto abusivo non integra violazione del principio di proporzionalità, assolvendo le due misure a funzioni distinte: l’una ripristinatoria, l’altra afflittiva e di recupero degli oneri sopportati dalla P.A.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, per la pregressa inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione relativa all’ampliamento della seconda elevazione di un immobile ricadente in area gravata da vincoli di inedificabilità assoluta e relativa.

Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato al massimo edittale, con richiamo alle Linee Guida comunali per la determinazione delle sanzioni. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione, per mancata rituale notificazione del verbale di inottemperanza, per la riconducibilità dei manufatti a un precedente proprietario e per l’asserita sproporzione del regime sanzionatorio rispetto al parametro costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato dal quale non ha ritenuto di discostarsi, la disposizione di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia mediante l’art. 1 legge reg. n. 16/2016, configura un’ipotesi di atto vincolato sia nell’an sia nel quantum ogni volta che gli abusi siano stati realizzati su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità. Nessuna scelta discrezionale compete dunque all’Amministrazione nella determinazione dell’importo.

Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, che ha riconosciuto natura immediatamente precettiva all’art. 15, comma 1, lett. a), legge reg. n. 78/1976, anche in difetto di formale recepimento negli strumenti urbanistici comunali, superando i dubbi sulla vigenza dei vincoli richiamati nel provvedimento.

Quanto alla notificazione, il Tribunale ha verificato che il verbale di constatazione dell’inottemperanza è stato notificato secondo l’iter della compiuta giacenza, con deposito presso la casa comunale, affissione dell’invito al ritiro e invio di raccomandata a/r. Le doglianze sulla mancata conoscenza dell’atto risultano pertanto destituite di fondamento.

Il terzo motivo è stato respinto osservando che la sanzione pecuniaria punisce chi si è reso inadempiente all’ordine di demolizione, a prescindere dalla titolarità del manufatto: poiché l’ingiunzione era stata legittimamente indirizzata all’odierno ricorrente, la sanzione è stata correttamente irrogata nei suoi confronti.

Da ultimo, il Collegio ha escluso la dedotta sproporzione del regime sanzionatorio, distinguendo la funzione ripristinatoria dell’acquisizione gratuita dei cespiti abusivi dalla funzione afflittiva e di recupero degli oneri della sanzione pecuniaria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese di lite e alla somma ulteriore ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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