Sospensione del diniego di assegnazione di alloggio ERP per esigenze familiari (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, Ordinanza Cautelare n. 12 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, la lesività del diniego di assegnazione di alloggio è immediata e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento negativo è accoglibile quando ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, valutati anche alla luce della situazione familiare del richiedente, in particolare della presenza di numerosa prole a carico. La sospensiva non anticipa l’esito del merito, che resta impregiudicato e viene demandato alla trattazione in udienza pubblica.
Il Fatto
Una cittadina ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione del Comune del 13 ottobre 2025 recante il diniego di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in sanatoria, nonché il presupposto parere negativo reso dalla Commissione ERP il 3 ottobre 2025. Il ricorrente ha dedotto la propria particolare condizione familiare, con numerosa prole a carico, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione. Il Comune di Chieti si è costituito in giudizio per resistere all’istanza; l’ATER non ha invece prestato costituzione.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto in rito immediatamente lesivi gli atti impugnati, affermando che il diniego di assegnazione di alloggio ERP produce una compressione attuale e concreta della posizione giuridica del richiedente, con conseguente ammissibilità dell’azione di annullamento proposta. Ha poi considerato sussistenti, allo stato, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto della situazione familiare dedotta dal ricorrente, caratterizzata dalla presenza di una numerosa prole a carico.
Sul piano del periculum in mora, il Collegio ha valorizzato l’urgenza derivante dalla condizione di disagio abitativo aggravata dalla composizione del nucleo familiare, ritenendo che l’esecuzione del diniego potrebbe cagionare danni gravi e irreparabili nelle more del giudizio di merito. Quanto al fumus boni iuris, pur senza anticipare valutazioni definitive, il Tribunale ha reputato non manifestamente infondate le censure dedotte contro il provvedimento negativo.
Il Collegio ha pertanto disposto la sospensione dell’efficacia della comunicazione del 13 ottobre 2025 e del parere della Commissione ERP, precisando che la decisione non incide sull’esame nel merito della questione, rinviato all’udienza pubblica del 23 ottobre 2026. Ha infine compensato le spese della fase cautelare tra le parti, considerata la natura interlocutoria della pronuncia.
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Nota della Redazione
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