Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4091 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme indicata dal creditore non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo verificarne misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio, il giudice assegna un nuovo termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, chiamato a determinare definitivamente l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al personale docente un importo annuo a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, che però non aveva eseguito il pagamento.
La creditrice ha così proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma complessiva di euro 1.000, oltre interessi, con nomina in via anticipata di un commissario ad acta e condanna alle spese con distrazione a favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo assistito dal valore e dall’efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha però precisato la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla creditrice non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato il tempo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali sorti dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, a determinare definitivamente l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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